Banche, occhio alle nuove norme per i correntisti

Cattive notizie per i correntisti. Secondo quanto ricorda Milanofinanza.it, con un decreto del 3 agosto 2016, n. 343 sulla “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria” (in attuazione dell’articolo 120 del Testo Unico della finanza) è stata introdotta una nuova disciplina sulla periodicità di calcolo e sulle modalità di pagamento degli interessi di conto corrente e aperture di credito (inclusi gli sconfinamenti).

In sostanza nei rapporti di conto corrente e aperture di credito il conteggio degli interessi, sia creditori che debitori, è diventato annuale con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno o comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti. Oggi invece gli interessi, sia attivi sia passivi, sono calcolati alla fine di ogni trimestre con l’estratto conto del periodo.

La norma poi introduce una differenziazione. Gli interessi creditori (ovvero quelli attivi per il cliente), spiega ancora il quotidiano finanziario, vengono accreditati direttamente sul conto corrente al 31 dicembre, mentre gli interessi debitori (cioè quelli che si pagano sul rosso) diventano esigibili e devono essere quindi pagati alla banca il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. Sul fronte degli interessi creditori l’impatto per i risparmiatori non è elevato dal momento che oggi i tassi sulle giacenze risultano quasi pari a zero, quindi fa poca differenza averli in conto alla fine di ogni trimestre o una volta l’anno.

Mentre per i tassi debitori c’è un altro elemento che va adeguatamente comunicato ai clienti, che in caso contrario potrebbero andare incontro a oneri e rischi di non poco conto. La norma prevede che alla data di esigibilità, quindi il primo marzo di ogni anno, il debito per interessi non sarà più regolato automaticamente sul conto corrente mediante addebito dell’importo sul saldo, come avviene oggi. Ma d’ora in poi è necessaria una espressa autorizzazione del cliente (revocabile in qualsiasi momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo).

Nel caso in cui il cliente neghi l’autorizzazione all’addebito in conto degli interessi, il pagamento dovrà essere tempestivamente pagato con le altre modalità accettate dalla banca (ad esempio rivolgendosi allo sportello). In mancanza di pagamento il correntista rischia azioni di recupero del credito da parte della banca e segnalazioni nelle banche dati creditizie. Azioni di recupero che non vanno sottovalutate anche perché i tassi di interesse sul passivo sono elevati e superano anche il 10%. Il contratto di conto corrente può anche prevedere che la banca possa comunque estinguere il debito mediante l’impiego di fondi destinati ad affluire sul conto corrente.

Queste novità si applicano agli interessi maturati dallo scorso primo ottobre. E la norma prevede anche che ai clienti devono essere lasciati 30 giorni dal ricevimento degli estratti conto prima che gli interessi diventino esigibili. Dato che l’addebito degli interessi scatta il primo marzo, in questi giorni i correntisti dovrebbero aver ricevuto le lettere dalla propria banca che li informano della nuova gabola.

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