Tasse di fine anno, le 10 trappole da evitare per pagare di meno

1. Come calcolare
Bisogna valutare la convenienza nell'applicare il metodo previsionale, piuttosto che quello storico. La scelta del metodo è libera ed opera in modo distinto su ciascun comparto impositivo. Ogni contribuente può scegliere il metodo da utilizzare in relazione ad ogni differente imposta per cui è tenuto al versamento.

2. Quanto pagare
Le percentuali da applicare nella determinazione dell'acconto sono differenti a seconda dell'imposta. I soggetti Irpef versano un acconto del 100 per cento. I soggetti Ires versano un acconto del 101,5 per cento. Il versamento dell'acconto Irap segue la percentuale dell'imposta diretta versata (100% per l'Irpef e 101,5% per l'Ires).

3. L'importo minimo
Alcuni contribuenti non hanno versato il primo acconto in quanto non obbligati per effetto del ridotto importo degli acconti dovuti. Non bisogna quindi dimenticare che questi soggetti effettuano il versamento dell'acconto in unica soluzione. Le soglie previste per l'acconto in unica soluzione sono 257 euro per i soggetti Irpef e 253 euro per quelli Ires.

4. L'utilizzo dei crediti
Se si intende compensare il secondo acconto va verificato di non aver già superato il tetto massimo consentito: 700mila euro (1.000.000 per i subappaltatori edili) a partire dal 2014. Non vanno conteggiate le compensazioni verticali, anche se esposte in F24. Si deve poi verificare se sono state effettuate compensazioni eccedenti la soglia dei 15mila euro, che richiedono il visto di conformità.

5. I debiti pregressi con il fisco
Prima di effettuare compensazioni sul secondo acconto verificare che non siano presenti debiti iscritti a ruolo scaduti per importi superiori a 1.500 euro. Tale soglia è riferita a imposte dirette, Irap, Iva, e altre imposte indirette. Non si considerano i tributi locali ed i contributi di qualsiasi natura iscritti a ruolo. È possibile sbloccare le compensazioni pagando il ruolo, anche mediante compensazione con il codice “RUOL”.

6. Aumento Ace senza impatto
La legge 147/2013 ha innalzato per il 2014 il rendimento nozionale al 4% (dal 3%). Tuttavia viene espressamente previsto che di tale incremento non se ne debba tenere conto in fase di determinazione degli acconti. Ulteriori incrementi sono previsti anche in relazione a 2015 e 2016 ma sempre senza rilevanza sugli acconti.

7. La scelta per la trasparenza societaria
Coloro che optano per la trasparenza ex articolo 116 del Tuir sul 2014 devono versare gli acconti come se nel 2014 si continuasse a versare Ires: questo sia che scelga il metodo storico piuttosto del previsionale. Al contrario, se il 2014 è l'anno di uscita dalla trasparenza, l'acconto Ires sul 2014 si calcola prendendo come base l'imposta 2013 che si sarebbe determinata in assenza di opzione.

8. Le società non operative e quelle in perdita
I soggetti Ires che nel 2013 erano risultati di comodo e hanno proceduto al versamento della maggiorazione del 10,5% sono tenuti anche al versamento del relativo acconto. È comunque possibile utilizzare il previsionale e non versare. Con le modifiche contenute nel Dlgs semplificazioni (che porta da 3 a 5 anni il periodo di osservazione) è inoltre più facile "sfuggire" alla disciplina sulle perdite sistemiche.

9. Distributori di carburante
Nella determinazione dell'acconto i distributori di carburante assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfettaria. Pertanto, in caso di metodo storico, l'acconto sul 2014 deve essere determinato senza considerare la deduzione in oggetto, "intercettabile" tra le altre variazioni in diminuzione.

10. Imprenditori agricoli
Il Dl 66/14 ha previsto che la produzione e la cessione di energia oltre determinati limiti nel 2014 non rientra nel reddito agrario per i produttori agricoli di energia da fonti agroforestali e fotovoltaiche. Le novità devono essere considerate anche per il versamento degli acconti sul 2014: rileva il maggior reddito, pari al 25% dei corrispettivi rilevanti per l'Iva eccedenti la franchigia.

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