Casa, le 5 cose da sapere sulle spese condominiali

Chi entra in un appartamento deve verificare l'entità di eventuali debiti a carico del venditore e conoscere alcune regole base per evitare sorprese spiacevoli. Ecco una piccola mappa stilata da Il Sole 24 Ore.

1.Chi paga
Chi subentra nei diritti di un condomino resta obbligato al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Così dispone la legge in modo inderogabile, lasciando dunque desumere che il venditore risponde nei confronti del condominio per tutte le spese maturate sino al giorno della vendita dell'immobile, mentre l'acquirente deve pagare in via esclusiva quelle maturate in momento successivo

2. Come difendersi
Non è sufficiente la dichiarazione del venditore, anche se scritta nel rogito, di farsi carico delle spese maturate sino alla vendita, ma è invece indispensabile quella dell'amministratore nella quale si conferma che sino alla data della vendita sono state integralmente pagate le spese relative al bene compravenduto sino a quel momento maturate.

3. Spese ordinarie
In caso di vendita di un'unità immobiliare sita in condominio, nei rapporti interni tra acquirente e venditore e in mancanza di uno specifico accordo, le spese riguardanti l'ordinaria amministrazione gestionale devono essere sopportate da colui che risulta essere condomino nel momento in cui dette spese vengono sostenute, indipendentemente dal fatto che siano state deliberate prima o dopo la stipula del contratto di compravendita.

4. Spese straordinarie
Per le spese relative a interventi straordinari o a opere innovative, l'obbligo del pagamento deve fare capo a colui che rivestiva la qualità di condomino quando era stata assunta la delibera di esecuzione, indipendentemente dal momento in cui le opere verranno poi concretamente eseguite.

5. Causa per danni
Nel caso di spesa deliberata per fare fronte al risarcimento di un danno verificatosi prima del passaggio di proprietà, l'onere sarà a carico di colui che era condomino al tempo del danno: l'assemblea, infatti, si limita a prendere atto di un fatto che è già avvenuto, non creandone uno nuovo che ancora dovrà eseguirsi.

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