Voluntary disclosure estesa alle violazioni in Italia: cosa c’è da sapere

Dentro la voluntary disclosure rientreranno anche le violazioni violazioni riguardanti attività detenute in Italia. L’estensione è prevista dalle ultime modifiche della commissione Finanze della Camera sulla legge del rientro dei capitali. La procedura di collaborazione viene quindi estesa ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia nonchè alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sull'attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché alla violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

PROSSIMA APPROVAZIONE – Inoltre grazie alla collaborazione volontaria non rischierà più la galera che ha commesso reati tributari più gravi, come la dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri operazioni che portano alla creazione di documenti inesistenti. Attualmente per questo tipo di reato è prevista la reclusione da 18 mesi a 6 anni. Il provvedimento, che la scorsa settimana ha ottenuto il via libera dalla commissione competente, è all'esame dell'aula che lo dovrebbe licenziare in settimana. La proposta di legge, che è all'esame di Montecitorio da marzo, passerà quindi al Senato per la seconda lettura.

POSIZIONE DA SANARE – Con il provvedimento viene introdotta la voluntary disclosure in materia fiscale: i soggetti che detengono attività e beni all'estero o in Italia, non dichiarati, potranno sanare la propria posizione con l'erario pagando imposte e sanzioni scontate. Sarà inoltre garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi. Le domande potranno essere presentato entro il 30 settembre 2015, per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.

COME ADERIRE – Per aderire alla collaborazione volontaria è stabilito che il contribuente dovrà “indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo”.

LE SANZIONI – Le sanzioni, dal punto di vista amministrativo, sono fissate alla “metà del minimo edittabile o nel minimo edittabile ridotto di un quarto, in dipendenza della condotta del contribuente'', si legge nel dossier. La misura della sanzione minima ''è ridotta al 3% degli importi non dichiarati, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli stati o territorio a regime fiscale privilegiato, qualora gli stati stipulino con l'Italia accordi che consentano un effetti scambio di informazioni contro la doppia imposizione''.

GLI INTERESSI – Su istanza del contribuente, per importi inferiori a 2 milioni di euro, l'ufficio calcola gli interessi applicando la misura percentuale del 5% al valore complesso della consistenza di fine anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27%. Sarà l'Agenzia delle entrate a individuare le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamenti dei relativi debiti tributari.

AUTORICICLAGGIO – Per quanto riguarda il nuovo reato di autoriciclaggio, viene stabilito che si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro a “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni”.

DIMINUZIONE DELLA PENA – Non sono punibili i casi in cui il denaro o beni vengono destinate alla utilizzazione personale. Al contrario, la pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale. Si prevede invece una diminuzione della pena fino alla metà, per ''chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Tag: