Come proteggersi dai controlli del fisco: ecco i documenti da esibire

Bonifici, fatture e ricevute. Sono i documenti-chiave per rispondere ai controlli del Fisco sulle detrazioni nel 730. Come ricorda Il Sole 342 Ore, è decisivo il confronto con l'ufficio dopo le verifiche “formali”.

1. I documenti da esibire
Il contribuente che riceva richiesta per il controllo formale della dichiarazione deve, entro 30 giorni, produrre copia di ricevute, fatture o contabili comprovanti la spesa sostenuta. Potrebbero occorrere anche ulteriori documenti attestanti il diritto alla detrazione/deduzione operata nella dichiarazione. È il caso, ad esempio, della prescrizione medica per alcune spese sanitarie, o della sentenza di separazione/divorzio per l'assegno corrisposto al coniuge. Per le spese ripartite in più esercizi, va reperita la documentazione dalla quale è scaturito il diritto, anche se riferita ad esercizi già prescritti. L'ufficio potrebbe chiedere l'originale di ciascun documento per attestare la conformità delle copie prodotte.

2. Il dialogo con gli uffici
La prima difesa del contribuente da una possibile rettifica della dichiarazione inizia con la risposta alla richiesta dell'ufficio. È importante, infatti, produrre, fin da subito, tutta la documentazione in proprio possesso, al fine di evitare eventuali “inutili” rettifiche. Al riguardo, non va dimenticato che certificare spese con documentazione falsa costituisce reato.

3. L'evidenza dell'errore
L'errore riscontrato in sede di controllo formale può essere sanato beneficiando di sanzioni ridotte. In particolare, è previsto un abbattimento di 2/3 di quelle normalmente irrogabili. Si tratta quindi del 20% in luogo dell'ordinario 30%. Il contribuente deve però provvedere al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario con il quale sono quantificate le nuove imposte dovute, gli interessi e le sanzioni. È tuttavia possibile il versamento rateale, senza necessità di alcuna di garanzia. Più precisamente, i debiti fino a 5mila euro sono divisibili al massimo in 6 rate trimestrali e, quelli superiori, in un massimo di 20 rate trimestrali.

4. La cartella di pagamento
L'avviso bonario non è un atto immediatamente impugnabile, pertanto, il contribuente dovrà attendere la cartella di pagamento. Quest'atto deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione.

5. L'avvio del ricorso
La cartella di pagamento è notificata da Equitalia. È un atto impugnabile per vizi propri e/o per questioni di merito, quando si tratta del primo provvedimento notificato al contribuente. Sono vizi propri tutti gli “errori” commessi nella redazione della cartella, ovvero nella sua notifica. Questa ipotesi comporta che il ricorso deve essere rivolto direttamente all'agente della riscossione. Sono questioni di merito, invece, l'infondatezza o l'illegittimità della pretesa, come, ad esempio, per l'avviso bonario. Il ricorso dovrà essere rivolto in questo caso all'agenzia delle Entrate e, nel caso, anche a Equitalia.

6. L'istanza di mediazione
Quando la cartella di pagamento contiene imposte non superiori a 20mila euro e deve essere impugnata per vizi di merito, è soggetta alla procedura di reclamo/mediazione. Il contribuente, quindi, nel ricorso notificato deve allegare un'istanza di reclamo/mediazione per la quale è prevista una sospensione per la costituzione in giudizio di 90 giorni. In questo arco temporale, le parti possono provare a raggiungere un accordo per evitare l'instaurarsi del giudizio. In caso positivo, le sanzioni sono ridotte al 40% e il contribuente dovrà versare entro 20 giorni le somme dovute, salva l'ipotesi del pagamento a rate. Qualora non fosse raggiunto l'accordo, il contribuente dovrà costituirsi in giudizio.

7. Costituzione in giudizio
Il contribuente, dopo aver notificato il ricorso all'agenzia delle Entrate (tramite raccomandata a/r in plico aperto, con consegna diretta o tramite ufficiale giudiziario) e/o ad Equitalia, ha 30 giorni per costituirsi in giudizio. Nell'ipotesi di ricorso soggetto a reclamo/mediazione, i trenta giorni decorrono dal termine dei 90 previsti per la sospensione. Va così compilata la nota di iscrizione a ruolo e versato il contributo unificato, variabile in relazione al valore della causa. Il ricorso, gli allegati, la nota di deposito e la copia del pagamento vanno depositati presso la segreteria della commissione tributaria provinciale competente.

8. La richiesta di sospensiva
La proposizione di un ricorso non sospende l'obbligo di pagamento. Ne consegue che, nell'ipotesi di impugnazione di una cartella di pagamento, il contribuente dovrà versare entro i 60 giorni previsti le somme pretese. Un possibile rimedio nelle more della decisione del giudice è la richiesta di sospensione. Questa può essere di due tipi: amministrativa, cioè richiesta direttamente all'agenzia delle Entrate, o giudiziale, ossia richiesta con specifica istanza al giudice. In entrambi i casi, occorre che sia dimostrato il fumus boni iuris (parvenza di buon diritto) e il periculum in mora (al pagamento delle somme pretese può conseguire un danno grave ed irreparabile al contribuente).

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