Bonus mobili, tutto quello che c’è da sapere per avere diritto alla detrazione

L’ITER DEL DECRETO – La proroga della detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni casa fino al 31 dicembre 2013 e la previsione del bonus mobili per l’acquisto di nuovi arredi sono le maggiori novità del decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013. Entro il 4 agosto il decreto sarà convertito in legge. La Cgia di Mestre ricorda nel frattempo come si devono comportare e cosa devono sapere i contribuenti che intendono comprare nuovi mobili e beneficiare del bonus al 50%. Ecco i punti principali.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA – La prima cosa da chiarire è che la detrazione riguarda mobili comprati in concomitanza di una ristrutturazione: il decreto parla chiaramente di interventi di manutenzione straordinaria quindi non da diritto al bonus l’acquisto di mobili per un appartamento nel quale siano stati svolti solamente lavori di ordinaria manutenzione, ad esempio la levigatura di un pavimento. Tuttavia nel caso in cui vengano ristrutturati solo alcuni vani della casa si possono verosimilmente portare in detrazione anche complementi d’arredo collocati in altre stanze. L’acquirente dei mobili, come risultante da bonifico, deve essere lo stesso che sostiene la spesa per la ristrutturazione.

QUANTO SI PUO’ DETRARRE – Il bonus mobili ha in ogni caso sempre un tetto massimo di spesa di 10 mila euro (da considerarsi in aggiunta al massimale di 96mila per la ristrutturazione): la detrazione massima riconosciuta quindi è il corrispettivo del 50% della spesa, ovvero 5 mila euro (distribuite in rate di 500 euro per 10 anni). Se il ristrutturante è proprietario di più appartamenti e li ristruttura entrambi, ha diritto al bonus mobili per tutte le proprietà ristrutturate.

COSA ENTRA E COSA NO – Secondo l’opinione dominante si estende anche a tavoli, divani e sedie e non solo a soluzioni “fisse” quali cucine, armadi a muro o simili. Tuttavia in merito a questo ultimo dubbio si attendono a breve delucidazioni del Ministero soprattutto in merito a complementi minori come lampade, tende ma anche elettrodomestici da incasso e porte da interno (a meno che queste non siano blindate). Rientrano nella normativa anche i mobili su misura. Sono esclusi invece dal bonus mobili gli accessori tecnologici.
 
DATA E MODALITA’ DI PAGAMENTO – Sono detraibili tutte le spese sostenute e documentate dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2013, indipendentemente dalla data di inizio e fine lavori e quindi anche se i lavori di ristrutturazione sono terminati. Secondo l’opinione dominante, e in attesa di chiarimenti da parte del governo, vige il “criterio di cassa” quindi fa fede la data di pagamento e non quella di acquisto. È fondamentale che il pagamento avvenga tramite bonifico. In caso di credito al consumo si consiglia di richiedere un “Bonifico parlante“, cioè un bonifico postale o bancario che indichi il codice fiscale del soggetto che paga, il CF o la partita Iva del beneficiario, e la causale del versamento. Nonostante la previsione del bonus, l’Iva sui mobili acquistati resta invariata (21% con possibile aumento al 22%).

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