Immobiliare, tutto quello che c’è da sapere sulla cauzione d’affitto

IL DEPOSITO CAUZIONALE – Volete prendere in affitto un appartamento e ovviamente tra le spese iniziali, oltre a quelle relative al contratto e alla registrazione dello stesso, dovete pagare la cauzione. Il deposito cauzionale consiste in un deposito di denaro richiesto dal proprietario dell'immobile affittato all'inquilino versato a fronte di una certa garanzia che quest'ultimo fornisce assumendosi la responsabilità dell'immobile a seguito della stipula del contratto di affitto. Sebbene questo deposito vada a tutelare in parte maggiore il proprietario dell'abitazione, entrambi ne possono beneficiare in futuro assicurandosi delle solide basi su cui appoggiarsi nel caso in cui possano sorgere problemi.

LE RAGIONI PER PAGARLA – Questo perché ovviamente c'è la possibilità che l'inquilino causi danni all'interno della proprietà e la cifra della cauzione può funzionare a colmare, ridurre o limitare il danno subito. In caso contrario, nel momento in cui decade il contratto, se l'immobile viene restituito nello stato in cui era al momento della consegna e se le rate dell'affitto sono state pagate secondo le disposizioni del contratto, questa cifra viene restituita. Per quanto riguarda la cifra della cauzione, all'interno dell'articolo 11 del codice civile, nella legge 392/78, si stabilisce che deve essere pari alla cifra di tre mensilità del canone mensile, generalmente spese condominiali escluse.

I VANTAGGI PER L’INQUILINO – Per chi non ne fosse a conoscenza, questo importo può risultare vantaggioso anche per l'inquilino, perché la cifra depositata è produttiva per quanto concerne gli interessi legali: nel momento in cui la cauzione viene restituita, vanno elargiti anche gli interessi relativi, che in realtà dovrebbero esser versati all'inquilino al termine di ogni anno di locazione.

IMMOBILI A USO ABITATIVO – Questo procedimento viene garantito in particolare per gli immobili e le locazioni non abitative che vengono destinati a un utilizzo lavorativo, come per esempio gli uffici, gli immobili commerciali, industriali e artigianali, e si chiama presidio di nullità. Mentre per la cauzione relativa all'affitto di immobili a uso abitativo la legge stabilisce che, nel momento in cui ci fosse il consenso delle due parti (locatario e affittuario), la cifra della cauzione può essere anche un importo superiore alle tre mensilità e può anche non produrre interessi legali, nonostante sia sconsigliato accettare tali condizioni.

TIPI DI CONTRATTI – Per i tipi di contratti a canone concordato, per esempio i 4+4, o 3 anni+2 che solitamente si stipulano con studenti universitari o per affittuari transitori, la somma della cauzione è pari sempre alle tre mensilità (ai sensi della legge del 30/10/2012) e di conseguenza l'obbligo del rimborso degli interessi da parte del locatore deve avvenire ugualmente, poiché esso rappresenta l'adeguamento della somma al valore corrente di mercato.

IL RIMBORSO – Dato che il denaro della cauzione indica in pratica un prestito effettuato da voi nei confronti del proprietario a garanzia, questo deve essere rimborsato, sempre se non ci siano danni all'immobile, in quanto la cifra non diventa di proprietà del locatore. Per esempio, se avete preso in affitto un appartamento 10 anni fa dando in cauzione tre mensilità il valore dovrà essere maturato di interessi per 10 anni, se il proprietario dell'immobile non avrà eseguito a vostro favore un rimborso mensile.

IL VERSAMENTO – Diverse le modalità di versarla: lo si può fare tramite un versamento in contanti – e il tutto ovviamente viene attestato e firmato da entrambi tramite una garanzia fidejussoria, assicurativa o bancaria – o con la creazione di un libretto bancario o postale con clausola al portatore. La restituzione della cauzione e il versamento degli interessi se non ancora versati devono avvenire ad appartamento sgomberato e quindi quando il vincolo contrattuale è già risolto, dopo che il proprietario avrà controllato lo stato dell'appartamento. Il tutto deve avvenire entro un massimo di 10 anni di tempo. Dopo questo periodo, l'ex affittuario non potrà pretenderne il rimborso.

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