Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che hanno conseguito redditi nell'anno 2012 e non rientrano nei casi di esonero elencati nel mio precedente intervento.
In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
– i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2013 e/o CUD 2012), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
– i lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero
– i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2013 o CUD 2012);
– i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
– i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d'imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2 comma 2 D.L. n. 138/2011);
– i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
– i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'Irpef. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
– i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM;
Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2012 o da acconti versati nello stesso anno.