IL DOCUMENTO – Una buona notizia per i contribuenti italiani: chi ha pagato l’Imu non è tenuto al pagamento dell’Irpef fondiaria. La circolare n.5/E dell’Agenzia delle Entrate definisce, in particolare, quali siano i redditi che non sono più assoggettati a Irpef perché vengono sostituiti dall’imposta sugli immobili e precisa il criterio da adottare in caso di beni locati per una sola parte del periodo d’imposta e quale trattamento si riserva all’abitazione principale. Ecco i casi e le eccezioni affrontati dal documento, spiegati anche in questo articolo su Fiscoggi.it, il sito dell'Agenzia delle Entrate.
I REDDITI NON SOSTITUITI – L’agenzia guidata da Attilio Befera ha sottolineato però quali sono redditi non sostituiti, cioè quei redditi per i quali non è da ritenersi valido l’effetto di sostituzione. Parliamo in particolare del: reddito agrario (art. 32 Tuir); redditi di fabbricati relativi a beni locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca; redditi derivanti dagli immobili che non producono reddito fondiario (art. 43 Tuir); redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi Ires.
LOCAZIONE DI UN IMMOBILE – Il documento esamina poi l’ipotesi di un immobile che sia stato dato in locazione solo per una parte del periodo di imposta (2012). Nel caso in cui un immobile sia locato per una parte del periodo di imposta, l’Imu sostituisce l’Irpef e le addizionali dovute sul reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo d’imposta in cui l’immobile non è locato. Per la parte del periodo di imposta in cui l’immobile è locato, invece, il relativo reddito fondiario è soggetto a Irpef e alle addizionali calcolate con le regole ordinarie.
LOCAZIONE PRIMA CASA – Nel caso in cui l’affitto abbia interessato l’abitazione principale. La sostituzione ha effetto nel caso in cui la rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione. Restano invece validi sia Imu che Irpef o cedolare secca qualora il canone superi la rendita rivalutata.
IMMOBILI INAGIBILI – Nel caso degli immobili inagibili la circolare spiega che, in virtù del principio di sostituzione, è dovuta solo l’Imu. Infatti, anche se in caso di inagibilità l’Imu è dovuta – per via dell’abbattimento al 50% della base imponibile – in misura ridotta, l’immobile non può comunque essere considerato esente dall’Imposta municipale e vale, quindi, l’effetto di sostituzione dell’Irpef.