Passeggeri, tutti i diritti di chi viaggia in pullman

I DIRITTI DI CHI VIAGGIA – L'Europa mette nero su bianco i diritti di chi viaggia con il pullman. Dopo aerei, treni e traghetti, quindi, ora anche i passeggeri su gomma hanno un regolamento europeo al quale fare riferimento. È il 181/2011 ed è entrato in vigore il primo marzo. Tutela i viaggiatori nelle tratte di medio e lungo raggio, ovvero i percorsi di minimo 250 chilometri. Ma non solo. Bruxelles stabilisce cinque principi ai quali le aziende di trasporto dovranno attenersi.

LUNGHI VIAGGI IN PULLMAN – Iniziamo dalle tratte di medio e lungo raggio. Innanzitutto, se il pullman parte con oltre due ore di ritardo o viene cancellato, il passeggero ha diritto a farsi rimborsare la metà del prezzo del biglietto. Niente risarcimento se il vettore riesce a trovare una soluzione di viaggio diversa oppure a rimborsare tutto il biglietto. La restituzione deve avvenire entro 14 giorni dal momento in cui viene offerto o da quando viene richiesto dal viaggiatore. Il vettore rimborsa in contanti a meno che il passeggero non accetti una forma di pagamento diversa.

ASSISTENZA ADEGUATA – Se il viaggio viene cancellato o se il pullman ha un ritardo superiore ai 90 minuti nel caso di viaggi di oltre tre ore, il passeggero ha diritto a un'assistenza adeguata: spuntini, pasti, bevande e una sistemazione in hotel per un massimo di due notti, con un tetto di 80 euro a notte, tranne in caso di condizioni meteo avverse o catastrofi naturali. Se il vettore ha accettato un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, deve essere assicurato il rimborso o il reinstradamento.

IN CASO DI INCIDENTI – I passeggeri hanno diritto a essere informati sia della cancellazione sia di un ritardo rispetto alla partenza. Nel caso di lesioni personali o morte, o di perdita o danneggiamento dei bagagli dovuti a un incidente stradale, il vettore deve risarcire il passeggero per un importo non inferiore ai 220.000 euro a persona e ai 1.200 euro per bagaglio. Se viene danneggiata una sedia a rotelle o qualsiasi altra attrezzatura di assistenza, il risarcimento deve coprire la sostituzione o la riparazione. Il vettore deve anche soddisfare le esigenze pratiche immediate del passeggero.

LE REGOLE PER I DISABILI – Quanto agli obblighi delle compagnie di trasporto verso i passeggeri con disabilità motorie, fra gli obblighi c'è l'assistenza specifica gratuita sia in stazione che a bordo e il trasporto gratuito – quando è necessario – per gli accompagnatori. Quanto ai passeggeri delle tratte inferiori ai 250 chilometri, valgono le seguenti regole: tutti devono pagare le stesse tariffe e avere le stesse condizioni contrattuali, a prescindere dalla cittadinanza; disabili e persone con capacità motorie ridotte non devono essere discriminate.

NORME PER LE TRATTE BREVI – E ancora, sempre sulle tratte brevi: nessun vettore o agenzia di viaggio può rifiutarsi di accettare una prenotazione o di far salire a bordo una persona perché disabile. In caso di perdita o danneggiamento dell'attrezzatura di assistenza in un incidente, devono essere risarciti in denaro; i vettori devono dotarsi di un sistema di trattamento dei reclami e devono metterlo a disposizione di tutti i passeggeri; infine, ogni Paese europeo deve dotarsi di organismi nazionali indipendenti che si occupino di far applicare il regolamento e sanzionare chi trasgredisce.

LE DEROGHE STATO PER STATO – Attenzione: ogni Stato può escludere – senza fornire spiegazioni alla Commissione europea – le tutele previste dal regolamento 181/2011 per i servizi di autobus “regolari interni”, ossia per le tratte che hanno orari e fermate prestabilite. L'Italia, per ora, non ha fatto sapere niente. Nessuna notizia, buona notizia.

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