IL BOLLO – Il decreto salva Italia, del dicembre 2011, ha introdotto importanti cambiamenti circa l’applicazione dell’imposta di bollo sui conti correnti e i prodotti finanziari. In particolare, il legislatore ha stabilito l’esenzione dell’onere del bollo per i conti correnti con giacenza media annua inferiore a 5mila euro. Contribuiscono a determinare il calcolo della giacenza media il saldo di tutti i conti detenuti dal medesimo intestatario presso lo stesso istituto di credito. Per cui, se si dispone di più conti correnti presso la stessa banca e ciascuno non raggiunge la soglia minima di 5mila euro, il bollo va comunque pagato se cumulativamente il saldo dei conti supera il livello minimo previsto per l’esenzione.
IMPOSTA PROPORZIONALE – Sugli altri strumenti di risparmio (obbligazioni, azioni, etf, derivati, fondi di investimento, pronti contro termine, polizze Vita, buoni postali, conti deposito, eccetera) si applica un’imposta proporzionale al valore di mercato dei prodotti finanziari. Nel 2013, l’aliquota è salita dallo 0,10% allo 0,15%, con una soglia minima pari a 34,20 euro. Ciò comporta una significativa distorsione del principio di equità, in quanto il possessore di un conto deposito del valore di 5mila euro pagherà 34,20 euro (e non 7,5 euro, pari allo 0,15% di 5mila euro). Questo meccanismo è, quindi, molto penalizzante per i depositi che non superano la soglia di 22.800 euro.
PERIODO DI RENDICONTAZIONE – Ai fini della determinazione dell’imposta di bollo è essenziale stabilire il periodo di rendicontazione, in generale il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta è l’anno civile, tuttavia se le rendicontazioni sono periodiche, per i rapporti avviati o estinti nello stesso anno, l’imposta deve essere parametrata ai giorni del periodo rendicontato: per intenderci se si apre un conto depositato della durata di 30 giorni del valore di 10mila euro, l’imposta da pagare, che in questo caso è il valore mimino di 34,20, fa riferimento ai 30 giorni, quindi sarà pari a 2,80 euro. Questo è vero se, una volta raggiunta la scadenza del deposito, si procede subito a chiudere il rapporto, in caso alternativo, anche se si provvede ad azzerare il saldo del conto, ma non alla chiusura, il bollo dovrà essere pagato per l’ intero periodo di rendicontazione, nel caso portato ad esempio quindi si pagherà l’intero importo di 34,20 euro. Secondo la normativa, esiste solo una condizione, al verificarsi della quale il bollo sul conto deposito – e sugli altri prodotti finanziari – non va pagato, e cioè quando il deposito è a soldo zero e non sia stato oggetto di movimentazioni per tutto il periodo di rendicontazione.
COME NON PAGARE – I risparmiatori che intendono sottrarsi al pagamento del bollo proporzionale possono affidare i loro risparmi alle banche che, per politiche di marketing, si fanno carico dell’imposta. Quelle che si accollano l’onere per il 2013 sono Rendimax, Contomax, Ibl banca, SiConto, You Banking e BccForWeb. In alternativa è possibile rivolgersi a quegli istituti, come WeBank, IWBank e Unipol Banca, che condizionano l’attivazione di un conto deposito all’apertura di un conto corrente. Così facendo, il cliente è affrancato dal pagare il bollo proporzionale ed è tenuto solo a corrispondere il bollo di 34,20 euro per la tenuta del conto corrente.
di Pietro Di Lorenzo, www.contosulconto.it