MANCANO LE REGOLE – Il Fondo della Solidarietà per i mutuatari, introdotto ormai nel 2008 e operativo dal 2010, resta ancora bloccato. Proprio oggi è arrivato l’appello comune di Abi e 13 associazioni dei consumatori che in una lettera hanno sollecitato l’approvazione per le regole di accesso, visto che ancora manca un regolamento di attuazione da parte del Ministero dell’Economia. Al Fondo si può accedere nel caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato; morte o riconoscimento di grave handicap, ovvero di invalidità non inferiore all’80% per richiedere la sospensione del mutuo in atto.
COME FUNZIONA – Il fondo viene gestito dalla Consap, che ha specificato sul proprio sito che “fino a quando non sarà approvato un nuovo regolamento, restano valide le domande presentate al 17 luglio scorso”. Ecco allora i requisiti per ottenere una sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un massimo di 18 mesi. Il fondo in questi casi scende in campo per rimborsare i costi sostenuti per spese notarili anticipate dalle banche e gli oneri finanziari pari alla quota di interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione relativamente alla quota corrispondente all’Euribor o all’Irs. Rimane a carico del contribuente, dopo la sospensione, la quota capitale e la quota di interessi delle rate relativa al calcolo dello spread.
ECCO CHI PUO’ ACCEDERE – Non tutti ovviamente possono beneficiare del fondo. L’immobile, per prima cosa, deve essere l'abitazione principale e il mutuo deve essere attivo da almeno un anno. L’importo poi non deve essere superiore a 250mila euro e il reddito della famiglia non deve superare i 30mila euro all’anno. La domanda, invece, non può essere avanzata se sono già in corso le procedure di pignoramento e se la copertura assicurativa tutela anche le ipotesi previste per la sospensione nel decreto. Non scattano gli aiuti neanche in casi di ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi e di fruizione di agevolazioni pubbliche.
COME PRESENTARE LA DOMANDA – Se i parametri sono tutti soddisfatti, invece, è possibile procedere con la domanda, che deve essere presentata entro il 31 gennaio 2013 presso gli sportelli delle banche che hanno aderito al progetto, il cui elenco è disponibile sul sito dell’Abi. Si possono infine scegliere due opzioni: o sospendere tutta la rata rata ed i relativi interessi, oppure bloocare il pagamento del capitale, ma non degli interessi connessi