Bonus compra-affitta: ecco come funziona

Lo sblocca Italia ha introdotto un’agevolazione che permette di dedurre il 20% di quanto pagato per l’acquisto di immobili da destinare alla locazione.

I CHIARIMENTI – Il massimo di spesa deducibile, ricorda InvestireOggi.it è di 300mila euro dal proprio reddito per spese sostenute per l’acquisto, costruzione, ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione. A portare dei chiarimenti in merito è la circolare numero 3/E dello scorso 2 marzo dell’Agenzia delle Entrate che ha precisato che l’agevolazione spetta alle persone fisiche non esercenti attività commerciale e che il limite di spesa di 300mila euro si riferisce al limite massimo deducibile per l’immobile per tutto il periodo di vigente dell’agevolazione. Indipendentemente dal numero degli immobili acquistati, quindi, ogni contribuente potrà portare in deduzione complessivamente un massimo di 300mila euro.

DURATA MINIMA – La stessa circolare, inoltre, precisa che il requisito della durata minima del contratto di locazione pari ad anni otto, possa considerarsi rispettato non solo nell’ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per esplicito accordo delle parti, ma anche nel caso in cui sia la legge a prevedere una proroga di diritto almeno fino a otto anni complessivi” chiarendo che il diritto alla deduzione non viene meno se il contratto di locazione si risolve prima degli 8 anni per motivi non imputabili al locatore e se ne stipula un altro entro un anno dalla data di risoluzione del precedente contratto.

DITTA DI COSTRUZIONE – Ulteriori chiarimenti in merito sono stati forniti dall’amministrazione finanziaria con la circolare numero 27/E dello scorso 13 giugno con la quale si è precisato che le abitazioni per le quali si fruisce della deduzione non devono obbligatoriamente essere costruite da imprese di costruzione o da cooperative edilizie precisando che “rispetto all’originaria formulazione del suddetto art.21, nella quale venivano individuati quali soggetti cedenti le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le cooperative edilizie o le imprese esecutrici degli interventi di recupero incisivo, l’attuale norma non pone alcun vincolo alla qualifica del soggetto cedente”. Sempre nella circolare numero 27/E è precisato, inoltre che la destinazione alla locazione per 8 anni è soddisfatta quando il contratto prevede una durata di 8 anni in base all’accordo fissato tra le parte (se la legge prevede, quindi, una proroga del contratto almeno fino ad 8 anni).  Sono quindi validi per beneficiare della deduzione i contratti a canone libero 4+4 e i contratti a canone concordato 6+2.

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