Come ricorda FiscoOggi.it, i titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° luglio 2016 entro il 22 agosto. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.
I CODICI – La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della “cedolare secca”. Il versamento va effettuato, tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide). I titolari di partita Iva devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso banche, agenzie postali, agenti della riscossione, utilizzando i seguenti codici tributo:
1500 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per prima registrazione
1501 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per annualità successive
1502 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per cessioni di contratto
1503 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per risoluzione del contratto
1504 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per proroghe del contratto
1505 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di bollo
1506 locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi
1507 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1508 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1509 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
1510 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.