Portabilità del C/C oltre i termini? Le banche non rischiano per colpa del Mef

Domanda. Un mio nuovo cliente si è avvalso del servizio di trasferimento dei rapporti dal precedente istituto. I tempi sono stati un po’ lunghi, tre settimane. Mi domanda se ha diritto a un qualche risarcimento perché la legge prevede un massimo di dodici giorni. Mi fa anche presente che il conto presso il vecchio istituto è estinto ma i codici internet ancora consentono l’ingresso nell’home banking. Al call center gli hanno risposto che non sono eliminabili. Come può uscirne?

F.C., Firenze

Risposta. Come troppo spesso accade il diritto al risarcimento a favore del cliente esiste, mentre a non esistere è l’applicazione pratica di tale diritto. La Legge 24 marzo 2015, numero 33 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, numero 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti obbliga la trasformazione in società per azioni delle banche popolari più grandi. Il testo prevede anche altre misure, tra cui appunto la portabilità dei conti correnti e dei depositi titoli che deve essere gratuita nonché avvenire entro dodici giorni. Sono previste sanzioni da 5.160 a 64.555 euro per chi svolge “funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti” degli intermediari che risultino essere stati inadempienti ma, ed eccoci all’intoppo, non sono ancora previsti in concreto i risarcimenti per la clientela perché la legge ha disposto che un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, doveva stabilire l’entità degli indennizzi automatici a favore dei clienti entro quattro mesi, mentre le banche dovevano poi adeguarsi entro tre mesi. Il decreto non è però ancora stato emanato. E sono trascorsi diciotto mesi. Un tentativo è possibile davanti all’Arbitro Bancario Finanziario ma non vediamo grandi possibilità in assenza di un danno concreto e dimostrabile.
Riguardo invece i codici internet che, nonostante l’estinzione dei conti, ancora consentono l’ingresso nell’home banking, anch’esso quindi ancora attivo, la cosa non appare affatto regolare sia dal versante del contratto bancario sia da quello altrettanto importante della normativa sui dati personali. Oltre all’assurdo di un rapporto estinto in tutto e per tutto ma i cui codici internet sono ancora validi, come anche l’accesso on line al rapporto, si tratta di una pericolosa falla di sicurezza che lede il diritto alla privacy degli interessati.  Per ottenere la cancellazione dei codici è di sicuro possibile reclamare per poi eventualmente rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario. Altra via è quella del ricorso al Garante Privacy, ma i diritti di segreteria di quest’ultimo sono più onerosi (150 euro contro 20) e nemmeno si ha la certezza di vederseli rimborsare nel caso, praticamente certo, di accoglimento.

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