Copia dei dati bancari, come funziona il pagamento delle spese

Domanda. Ho fatto utilizzare ad alcuni clienti la forma dell’accesso ai dati personali per ottenere copia gratuita di vecchi estratti conto presso altri istituti. Nessuno di questi intende assecondarli però adducendo a motivazione il fatto che gli estratti conto non sono oggetto delle norme sulla privacy. E’ così?
G.P., Roma

Risposta. C’è confusione sul tema indotta dagli equivoci interpretativi, in particolar modo riguardo le parole dati personali, documenti, copie, ma anche su alcune modifiche interpretative nel tempo intercorse. L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con Deliberazione n. 53 del 25 ottobre 2007, ha chiarito al punto 5.2 (Accesso ai dati personali ex articolo 7 del Codice e accesso alla documentazione bancaria, ai sensi dell’articolo 119 Tub), che il diritto di accedere ai dati personali, previsto dall’articolo 7 del Codice, deve essere distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria previsto dall’articolo 119 del Tub. Le copie integrali dei documenti e gli estratti conto sono documenti bancari che vanno richiesti sulla base del Testo Unico Bancario e non del Codice della privacy, secondo il quale la banca ha soltanto l’obbligo di estrarre dai documenti in suo possesso tutti i dati personali del richiedente. L’interessato può però presentare, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy), una richiesta di accesso a tutti i dati personali che lo riguardano di cui la banca sia in possesso, quali per esempio le informazioni relative alle operazioni effettuate (come le registrazioni telefoniche degli ordini di negoziazione), oppure i dati di carattere personale eventualmente raccolti dalla banca per eseguire gli ordini di investimento del cliente. Nel caso in cui l’estrazione dei dati richiesti fosse particolarmente laboriosa la banca, anche se non è obbligata a farlo sulla base del Codice, può esibire o anche consegnare al richiedente una copia degli atti e dei documenti contenenti i dati personali richiesti avendo cura però di oscurare i dati relativi a terzi eventualmente presenti nei documenti stessi. Solo in rari e particolari casi è possibile richiedere e ottenere l’accesso alla documentazione integrale. C’è però di dire che le banche, per non perdere tempo, non provvedono alla cancellazione dei dati personali riguardanti terzi soggetti. Ed ecco che il risultato voluto si ottiene ugualmente. Riguardo le spese da affrontare, non è previsto alcun pagamento. La banca può chiedere all’interessato eventualmente solo un modesto contributo spese (non superiore ai costi effettivamente sostenuti) quando la ricerca dia esito negativo, oppure quando per poter fornire le informazioni richieste si renda necessario un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all’entità della richiesta (per esempioi nel caso in cui i dati del richiedente debbano essere trascritti su particolari supporti come audiovisivi, nastri o altro). In questi casi occorre solo prestare attenzione che l’importo del contributo sia effettivamente rapportato all’entità del lavoro svolto.

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