Slitta il termine per la consegna della Certificazione Unica 2017 al sostituito, dal 28 febbraio al 31 marzo. La proroga del temine è tra le modifiche introdotte nell’iter di conversione del DL 193/2016.
Certificazione Unica 2017 al sostituito
Entro il 31 Marzo 2017 i sostituti d’imposta devono consegnare ai contribuenti (sostituiti) la certificazione attestante:
-i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2015 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
-i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d’autore o d’inventore, ecc.), corrisposti nel 2015;
-le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2015, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73;
-le provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
-i corrispettivi erogati dal condominio nel 2015 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/73;
-alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2015;
-le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
– l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2016 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all’art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
-l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all’art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
-le relative ritenute operate;
-le detrazioni d’imposta effettuate;
-i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e ad altri Enti;
-i dati assicurativi INAIL.
La Certificazione Unica 2017 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2016 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. La nuova disciplina si applica dal 2017 e riguarda le certificazione del periodo d’imposta 2016.
Trasmissione telematica della Certificazione Unica 2017
Resta invariato il termine del 7 marzo per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, al fine di acquisire i dati per mettere a disposizione le dichiarazioni precompilate entro il 15 aprile.
Su quali certificazioni Uniche possono essere inviate entro il 7 marzo, non vi è nessun chiarimento. Quindi si fa riferimento alle indicazioni fornite dall’amministrazione finanziaria nelle CM 6/E/2016 e 12/E/2016:
l’invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata senza l’applicazione di sanzioni, anche oltre il 7 marzo ed entro il termine di invio dei quadri riepilogativi del 770.