Certificazione Unica: slitta il termine al 31 marzo

Slitta il termine per la consegna della Certificazione Unica 2017 al sostituito, dal 28 febbraio al 31 marzo. La proroga del temine è tra le modifiche introdotte nell’iter di conversione del DL 193/2016.

Certificazione Unica 2017 al sostituito
Entro il 31 Marzo 2017 i sostituti d’imposta devono consegnare ai contribuenti (sostituiti) la certificazione attestante:

-i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, cor­risposti nel 2015 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a rite­nuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;

-i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d’au­tore o d’inventore, ecc.), corrisposti nel 2015;

-le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procaccia­men­­to d’affari, corrisposte nel 2015, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73;

-le provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;

-i corrispettivi erogati dal condominio nel 2015 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/73;

-alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2015;

-le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da fun­zioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;

– l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2016 a seguito di procedure di pigno­ramento presso terzi, di cui all’art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;

-l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all’art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;

-le relative ritenute operate;

-le detrazioni d’imposta effettuate;

-i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e ad altri Enti;

-i dati assicurativi INAIL.

La Certificazione Unica 2017 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei redditi corri­sposti nell’anno 2016 che non hanno concorso alla formazione del reddito im­po­nibile ai fini fiscali e contributivi. La nuova disciplina si applica dal 2017 e riguarda le certificazione del periodo d’imposta 2016.

Trasmissione telematica della Certificazione Unica 2017

Resta invariato il termine del 7 marzo per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, al fine di acquisire i dati per mettere a disposizione le dichiarazioni precompilate entro il 15 aprile.

Su quali certificazioni Uniche possono essere inviate entro il 7 marzo, non vi è nessun chiarimento. Quindi si fa riferimento alle indicazioni fornite dall’amministrazione finanziaria nelle CM 6/E/2016 e 12/E/2016:

l’invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata senza l’applicazione di sanzioni, anche oltre il 7 marzo ed entro il termine di invio dei quadri riepilogativi del 770.

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