Conto bloccato per le rate del mutuo: un illecito ai limiti del reato

Domanda. Un cliente mi segnala come la direttrice dello sportello presso cui ha un mutuo casa e un prestito personale con addebito in conto abbia l’abitudine di bloccare il suo rapporto per un ammontare pari alle cifre delle rate che scadranno di lì a qualche settimana. A me non pare affatto regolare. In pratica si tratta di un anticipo forzato della data di scadenza. Cosa ne pensate e come può risolvere?
M.P., Milano
 
Risposta. Ne pensiamo tutto il male possibile. Quello dei “blocchi dare” dei conti dove si appoggiano le rate dei mutui è un comportamento purtroppo assai diffuso nonostante la sua totale illiceità sotto più di un aspetto. In primis la data di addebito effettivo della rata deve essere quella prevista dal contratto di mutuo e nessun contratto può imporre che la somma debba essere presente sul conto in anticipo rispetto a tale data. Il cliente-debitore infatti, è libero anche di versare contanti il giorno stesso dell’addebito. Alla stessa maniera non è regolare quando, altro caso frequente, il conto viene bloccato a seguito di un mancato addebito della rata a causa della mancanza o dell’insufficienza di fondi. A quel punto, in molte agenzie viene bloccato il conto in maniera da appropriarsi delle somme in arrivo, in genere lo stipendio successivo. Non mancano le armi a disposizione dei clienti per fronteggiare quelli che sono dei veri e propri illeciti. La prima è quello dell’esposto alla Banca d’Italia, la cui presentazione a differenza di ciò che in molti pensano facendosi intimorire, è assai agevole. E’ sufficiente che sia identificato il soggetto che presenta l’esposto, per esempio con firma autografa o firma elettronica certificata oppure invio di una copia di un documento di identità o anche l’utilizzo di una casella Pec. Occorre poi indicare in modo chiaro e sintetico il comportamento scorretto e come ovvio l’istituto bancario verso cui l’esposto è rivolto. Si può presentare mediante consegna a mano, posta, ordinaria fax, email pec oppure email ordinaria con firma digitale. Destinataria può essere qualsiasi filiale della Banca d’Italia ma è meglio rivolgersi a quella di competenza del territorio dove l’intermediario ha la direzione generale. Per sapere dove è collocata la direzione generale. Esito degli esposti è molto spesso la cessazione del comportamento scorretto da parte dell’intermediario e se le segnalazioni sono tante si può anche arrivare a delle sanzioni.Suggeriamo la strada dell’esposto alla Banca d’Italia perché la cattiva abitudine dei blocchi dare sta sempre più prendendo piede ed andrebbe severamente censurata nonché sanzionata dalla Vigilanza. Per questo motivo i clienti non devono spaventarsi o lasciare correre perché tante segnalazioni vogliono dire che il comportamento scorretto è pratica comune e non iniziativa di un singolo direttore. Nei casi più gravi si può addirittura prendere in considerazione una denuncia che può far emergere i reati di appropriazione indebita e perfino di usura perché i recenti orientamenti della Cassazione sul reato di usura prendono invece in considerazione anche il solo stato di difficoltà temporanea del debitore e non come avveniva fino a qualche tempo addietro lo stato di bisogno vero e proprio. E l’articolo 644 del Codice Penale prevede tra gli altri che sono usurai i compensi e gli altri vantaggi comunque sproporzionati.

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