Fondo di solidarietà per gli investitori: gli indennizzi non sono tassabili

Non sono soggetti a imposizione gli indennizzi che risarciscono il valore di acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito oggetto del decreto “Salva banche”. Lo spiega l’Agenzia delle Entrate in una nota. L’Agenzia chiarisce infatti che non è tassabile l’indennizzo erogato dal Fondo di Solidarietà istituito appositamente dalla legge di Stabilità 2016 per gli investitori persone fisiche che, avendo acquistato obbligazioni dalle banche insolventi oggetto dell’intervento dello Stato, sono stati risarciti con un indennizzo erogato in via forfetaria a seguito di un’apposita istanza, oppure a conclusione di una procedura arbitrale. Sotto il profilo fiscale, infatti, si tratta di un reintegro patrimoniale che non ha, conseguentemente, rilevanza ai fini delle imposte.

La legge di Stabilità 2016 ha istituito un Fondo di solidarietà per risarcire, almeno in parte, gli investitori che al 23 novembre 2015 erano in possesso di strumenti finanziari subordinati emessi dagli istituti di credito interessati dalla disciplina introdotta dal decreto “Salva banche”. Si tratta di Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell’Etruria e del Lazio- società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A.

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