Attenti, se mandate una mail all’avvocato può arrivarvi una parcella…

L’Art. 1709 del Codice civile stabilisce, a titolo generale, che il mandato conferito a un professionista “si presume oneroso“. In altre parole, quando si affida un incarico di qualsiasi tipo a una figura professionale, anche per semplice consulenza, questa va poi pagata. Salvo che, invece, non ci si sia accordati esplicitamente per una prestazione gratuita.

Caso tipico è quello di un cittadino che chiede un consiglio a un avvocato inviando una semplice mail.
Per quanto in molti casi il privato intenda semplicemente ricevere un parere a titolo gratuito, per poi magari decidere sul da farsi in un secondo momento, una mail del genere conferisce a tutti gli effetti un incarico all’avvocato. Incarico che, se accettato dal professionista, va retribuito.
In molti casi una semplice mail di risposta, nel quale l’avvocato fornisce il parere richiesto, è sufficiente a far considerare concluso l’incarico così assegnato.

L’e-mail è prova del conferimento dell’incarico

La recentissima sentenza della Cassazione, intervenuta a difesa di un ingegnere che non era stato retribuito, ha stabilito un principio molto importante: lo scambio di mail, anche quando non si tratti di Posta elettronica certificata, è una prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico.
L’importante, infatti, non è la forma specifica attraverso la quale viene stabilito il rapporto di prestazione d’opera: ciò che conta è che si manifesti la volontà del del “cliente” di avvalersi dell’attività e delle conoscenze del professionista. Anche, dunque, tramite semplice mail.

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