Redditometro, la prima casa e l’automobile non fanno reddito

Secondo la sentenza la sentenza n. 499/2017, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha specificato che la prima casa – insieme all’automobile – non fa più reddito. Insomma, la novità è che sarebbe illegittimo avviare un’indagine di accertamento sintetico, o da redditometro, nei confronti di un contribuente sul presupposto unico della sua titolarità di un’abitazione principale e di un’autovettura di modesto valore. Si tratta, infatti, di beni di possesso generalizzato e non di parametri di ricchezza. Diverso è il caso degli immobili abitativi di lusso, o di immobili adibiti ad uso commerciale o produttivo, nonché di veicoli di grossa cilindrata.

La sentenza è frutto del ricorso alla Ctr della Toscana da parte dell’Agenzia delle Entrate, che si è opposta alla sentenza tributaria provinciale. Il caso in questione riguarda la notifica di due avvisi di accertamento da redditometro per il biennio 2007/2008, avviati sul presupposto della titolarità, da parte del contribuente, del 25% di un immobile ereditato dal padre e del 50% di un immobile ereditato dalla madre, nonché sulla base della proprietà di un veicolo immatricolato nel 2003 e di una moto.

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