Mutui e 730, quando spettano le detrazioni

Si avvicina la scadenza fiscale della dichiarazione dei redditi, e con essa ricomincia la trafila della raccolta di documenti e della conta delle detrazioni. Quest’anno ci saranno alcune novità legate al nuovo modulo 730, le cui istruzioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Ricapitoliamo, nell’analisi condotta da Mutui.it e Facile.it, quel che c’è da sapere dal punto di vista delle detrazioni e delle modalità di compilazione per quanto riguarda l’abitazione.

Innanzitutto, e come sempre, è possibile anche nel 2017 detrarre dall’Irpef il 19% degli interessi passivi e gli oneri accessori del mutuo eventualmente acceso per l’acquisto dell’abitazione principale. Il tetto massimo di tale detrazione è di 4 mila euro. In caso il mutuo fosse cointestato, la detrazione spetta in quote uguali ad ogni intestatario, purché ciascuno dei titolari del finanziamento sia anche proprietario di almeno una quota dell’immobile a cui questo si riferisce. Ovviamente in questo caso il tetto dei 4 mila euro deve essere raggiunto dalla somma delle detrazioni per ogni intestatario (non da ogni singolo intestatario).

La detrazione spetta, come detto, al proprietario di una abitazione principale per l’acquisto della quale ha acceso un mutuo. Per abitazione principale, lo ricordiamo, si intende la casa nella quale vive abitualmente il contribuente o dei suoi parenti stretti, come il coniuge e i parenti entro il terzo grado. Per i mutui accesi prima del 1 gennaio 2001 la residenza deve essere stabilita entro sei mesi dall’acquisto, mentre per i mutui stipulati nel corso del 1993 la residenza deve essere stata stabilita entro l’8 giugno del 2004.

In caso di divorzio, come ricordavamo qui, in teoria non cambia nulla: se entrambi i coniugi risultano intestatari sia della casa sia del mutuo, possono continuare a detrarre la propria quota come facevano prima. Nel caso, però, uno dei due non volesse più continuare a pagare la casa nella quale ha smesso di vivere, il consiglio è di vendere la propria quota all’ex coniuge (per poi sostituire il mutuo), o almeno di far rientrare il pagamento della rata nel mutuo nel conteggio degli alimenti eventualmente dovuti.

In caso invece di coniugi o coppie civilmente unite in cui uno dei due componenti sia a carico dell’altro, sempre ferma restando la condizione che entrambi siano intestatari sia della casa che del mutuo, colui che ha a carico il compagno può detrarre il 100% degli interessi passivi.

Si possono detrarre gli interessi passivi anche del mutuo acceso per ristrutturare o per costruire, con le stesse modalità del mutuo per l’acquisto, e anche del mutuo acceso per acquistare una casa che non sia l’abitazione principale, se l’intestatario fa parte delle Forze Armate o delle Forze di Polizia.

L’agevolazione non spetta invece in caso di mutuo stipulato nel 1991 o 1992 per motivi che non siano l’acquisto dell’abitazione principale, quindi nemmeno in caso di ristrutturazione della prima casa, o dell’acquisto di una seconda casa. Niente detrazione di interessi  poi nemmeno in caso di altri tipi di finanziamento che non siano il mutuo, ad esempio linee di credito bancarie, cessione del quinto dello stipendio o altri finanziamenti, anche se garantiti da ipoteca.

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