Bond subordinati ai clienti, la Consob è responsabile?

In merito alla vendita al pubblico dei tanti bond subordinati coinvolti nei salvataggi bancari si può ravvisare una omessa vigilanza della Consob?
P. C., Torino

La Consob avrebbe potuto essere più incisiva se si pensa che l’Esma, l’Authority europea degli strumenti finanziari e dei mercati, nelle linee guida emanate per limitare il collocamento ai risparmiatori di prodotti finanziari complessi, aveva tra questi inserito il 7 febbraio 2014 anche le obbligazioni subordinate. Il 22 dicembre dello stesso anno la Consob emanava una Comunicazione che traeva origine proprio dalle linee guida Esma, contenente un elenco di strumenti che sconsigliava di collocare al pubblico al dettaglio. Un elenco che non comprendeva però i bond subordinati. Nei chiarimenti applicativi del 23 giugno 2015, la Commissione, sebbene raccomandasse “la massima attenzione alle fasi di distribuzione delle obbligazioni subordinate nei confronti della clientela al dettaglio”, specificava che “la presenza della mera clausola di subordinazione non implica ex se la riconduzione delle obbligazioni in esame nell’alveo dei prodotti a complessità molto elevata di cui all’Elenco”. Il punto è che una vertenza per omessa vigilanza è assai complessa, lunga e onerosa. Per esempio, si arriva sempre e comunque al terzo grado di giudizio, e un percorso del genere fino alla Cassazione vuol dire mettere in preventivo un periodo di tempo di almeno quindici anni. Il termine di prescrizione per rivalersi è cinque anni a partire dal dissesto.

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