Dal 10 settembre, giorno in cui la nuova regolamentazione entrerà in vigore, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto potrà essere erogato dai soggetti che esercitano:
a) la somministrazione di alimenti e bevande;
b) l’attivita’ di mensa aziendale ed interaziendale;
c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti alimentari;
d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari;
e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società’ semplici esercenti l’attivita’ agricola;
f) nell’ambito dell’attivita’ di agriturismo
g) nell’ambito dell’attivita’ di ittiturismo;
h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione.