Interessi sui mutui: quando la banca rischia l’usura

Domanda: Una cliente tra il 2014 e il 2015
ha usufruito della sospensione della rate del mutuo mediante l’intervento del Fondo di Solidarietà gestito da Consap. Alla ripresa dei pagamenti
si è vista addebitare gli interessi di sospensione non sulla quota capitale delle rate scadute ma sull’intero debito residuo. Al reclamo la banca ha risposto che la cliente si era impegnata in tal senso firmando un’apposita dichiarazione. A me pare che in banca si siano approfittati di lei.
A.C., Torino

Risposta: Pare anche a noi e anzi sotto
certi aspetti si può ipotizzare la presenza del reato di usura ai sensi dell’articolo 644 del Codice Penale che prevede come siano usurari
gli interessi, anche se inferiori al limite previsto, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto
e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. La cosiddetta “usura soggettiva”, insomma. Mentre prima occorreva dimostrare una situazione di seria difficoltà permanente del soggetto usurato, i recenti orientamenti della Cassazione prendono invece in considerazione anche il solo stato di difficoltà temporanea. Ed
è naturale che un debitore che ha bisogno di respirare firmi qualsiasi cosa, proprio come la cliente.

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