Cessione del quinto, rimborso per chi estingue in anticipo

Un cliente tre anni fa ha estinto in anticipo una cessione del quinto di stipendio e mi domanda se può farsi rimborsare parte delle spese
F.C., Napoli

È possibile ottenere il rimborso.
 I Collegi dell’Arbitro Bancario esprimono un orientamento unico secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione,
al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l’importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo
delle rate e poi moltiplicato per
il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso
il premio assicurativo (Collegio
di Coordinamento, decisione 6167/2014). Il cliente può
pertanto prima presentare richiesta all’intermediario e poi, in caso di risposta negativa o assente dopo 30 giorni, rivolgersi al Collegio di competenza dell’Arbitro Bancario.

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