Rimborso a chi estingue in anticipo anche per le polizze sui mutui

La rubrica settimanale sportelloadvisory è un contenuto tratto dal sito www.bluerating.com


Domanda.
Ho letto con enorme interesse la risposta della scorsa settimana (leggi qui) sui rimborsi che spettano ai clienti in caso di finanziamenti estinti in anticipo. Spetta anche per le polizze collegate ai mutui?
F.G, Monza

Risposta. La risposta è affermativa. L’obbligo nasce dal Decreto Legge 179/2012 convertito dalla Legge 221/2012, precisamente dall’articolo 22 comma 15-quater e seguenti dove si prevede che nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore-assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore-assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo. Il rimborso può essere erogato anche dalla banca o finanziaria. Approfittiamo dell’occasione per tornare sul tema dei costi del finanziamento. Oltre i requisiti indicati nella risposta cui il lettore si riferisce, tre freschissime decisioni del Collegio di Coordinamento dell’Abf introducono una nuova distinzione, vale a dire quella tra mediatore creditizio ed agente in attività finanziaria. Il primo opera come semplice intermediario tra il cliente e un finanziatore, il secondo opera invece in esclusiva e conclude contratti per conto di un solo intermediario. Tale fattore comporta l’impossibilità per l’agente in attività finanziaria di pattuire un compenso col cliente, che pertanto non può invocare l’assenza di tale indicazione nei contratti. La norma prevede infatti che il consumatore debba essere informato dell’eventuale compenso da versare all’intermediario del credito per i servizi resi, e che tale compenso sia oggetto di accordo scritto, da stipulare prima della conclusione del contratto. L’agente in attività finanziaria opera per conto di un soggetto, e uno soltanto, e non può quindi stipulare accordi diretti col cliente. Altro aspetto importante per i ricorsi è la prova: il cliente deve fornire al Collegio ogni elemento utile alla decisione. Se non si dispone delle condizioni contrattuali complete, pertanto, occorre domandarne copia prima di presentare il ricorso. In caso contrario, il Collegio domanda al cliente l’integrazione con perdita di tempo per tutti i soggetti coinvolti. Alcuni intermediari, infine, hanno inserito nei contratti delle condizioni che impediscono il rimborso, ma anche qui l’Arbitro è intervenuto a favore dei clienti dichiarando vessatoria, e pertanto nulla ai sensi del Codice del Consumo, ogni clausola che esclude la possibilità di chiedere la restituzione della quota dei costi non maturati in caso di estinzione anticipata.

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