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Domanda: Purtroppo anche dei miei clienti sono presi dalla moda dei Bitcoin e simili. Non sono preparato su questo argomento, per cui vi chiedo come vanno tassate le operazioni su questa discussa tipologia di stumenti d’investimento
C. F., Milano
Risposta: Pochi intermediari offrono il regime amministrato e bisogna provvedere in dichiarazione. Con la nascita dei future sui Bitcoin, si può affermare che tali contratti sono derivati come su comodità e generano redditi diversi, con compensazione tra plus e minusvalenze. Discorso analogo per i contratti scambiati fuori mercato e i cfd. Le cose si complicano passando alle criptovalute “fisiche”. Tali operazioni sono esenti dall’Iva ex articolo 10,comma primo, n. 3 del Dpr n. 633/1972, mentre i relativi profitti sono imponibili Ires e Irap.
L’Agenzia delle Entrate, rifacendosi ad un pronunciamento della Corte di Giustizia UE, ha definito il “cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale Bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti” come “prestazioni di servizio a titolo oneroso” (sub specie di “intermediazioni nell’acquisto e vendita di Bitcoin”), che – in quanto “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” – sono riconducibili all’art. 135, paragrafo I, lettera e), della Direttiva 2006/112/CE. Di conseguenza, tali operazioni sono esenti dall’IVA ex art. 10, comma primo, n. 3 del DPR n. 633/1972, mentre i relativi profitti sono imponibili IRES ed IRAP.
Il valore liberatorio però non è previsto da alcuna norma. Inoltre, a questo punto le operazioni in criptovalute “fisiche” si possono considerare come in valuta estera, con applicazione dell’articolo
67, comma 1-ter del Tuir e tassazione nel caso in cui la giacenza nei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata. Inoltre non c’è riconoscimento delle minusvalenze. Sarebbe assai opportuna una Circolare delle Entrate che entri nei dettagli della tassazione di uno strumento sconosciuto ai più.