Valute virtuali, anche la Ue le riconosce con la nuova direttiva antiriciclaggio

Nuova direttiva antiriciclaggio Ue

La quinta direttiva Ue contro il riciclaggio di denaro sporco, entrata in vigore a partire da lunedì scorso, stabilisce requisiti di trasparenza più rigorosi riguardo l’utilizzo di “pagamenti anonimi tramite carte prepagate” e “piattaforme di cambio valutarie virtuali” per contrastare il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Occorre associare valute virtuali a proprietari

La Commissione Ue in particolare prescrive una maggiore cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità antiriciclaggio e le autorità di vigilanza prudenziale, compresa la Banca centrale europea. Le autorità di regolamentazione dovrebbero essere in grado di associare gli indirizzi di valuta coi proprietari e dovrebbero costituire un meccanismo di segnalazione automatica.

Valute locali escluse dalla direttiva

Le cosiddette “valute locali”, utilizzate in misura molto limitata (come all’interno di una città o di una regione) o solo da un numero limitato di utenti, non verranno peraltro identificate come valute virtuali secondo la nuova direttiva. Con l’entrata in vigore della nuova direttiva, gli stati membri dispongono ora di 18 mesi per adottare la nuova legislazione per le proprie leggi nazionali.

Valute virtuali riconosciute dalla Ue

Le valute virtuali (ossia le criptovalute, anche se tale termine non viene mai utilizzato) secondo la nuova legislazione sono una “rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”.

Non vanno confuse con valuta digitale

Sebbene possano essere utilizzate come mezzo di pagamento, avverte la Commissione Ue, le valute virtuali non dovrebbero essere confuse con la moneta elettronica, dato che “potrebbero essere usate anche per altri scopi e avere impiego più ampio, ad esempio come mezzo di scambio, di investimento, come prodotti di riserva di valore o essere utilizzate in casinò online”. La direttiva istituisce infine la figura del “prestatore di servizi di portafoglio digitale”, definendolo “un soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.

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