Locazione con sconto

Chi acquista un immobile e lo destina alla locazione residenziale, ha diritto a ottenere un cospicuo sconto sulle proprie imposte. Analizziamo le condizioni per poter godere di tale agevolazione.

Benefici ai privati
Anzitutto, va detto che il beneficio è riservato alle persone fisiche “private” e non anche agli imprenditori; inoltre, l’immobile in questione deve essere acquistato entro il prossimo 31 dicembre 2017 e deve essere concesso in locazione a canone concordato per almeno 8 anni consecutivi. Non si decade dall’agevolazione se, per ragioni non imputabili al proprietario dell’immobile, il contratto di locazione si scioglie prima degli otto anni ma ne viene stipulato uno nuovo entro un anno dalla precedente risoluzione.

Alte prestazioni
Per quanto riguarda le caratteristiche costruttive dell’immobile, non deve appartenere alle categorie catastali degli immobili di lusso (ovvero, le categorie A/1, A/8 ed A/9) e deve avere prestazioni energetiche di classe A o di classe B. Inoltre, l’immobile acquistato deve essere di nuova costruzione rimasto invenduto alla data del 12 novembre 2014 in capo all’impresa di costruzione ovvero deve essere stato oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo.
Non si potrà concedere l’immobile in locazione a parenti entro il primo grado (genitori, figli) e non si potrà invocare alcuna agevolazione se l’immobile è situato in zone di carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale né in quelle destinate a nuovi complessi insediativi.

Detrazione al 20%

L’agevolazione, sotto il profilo quantitativo, è di tutto rispetto: essa ammonta infatti al 20% del prezzo corrisposto per l’acquisto dell’immobile così come risulta dall’atto di compravendita notarile (con un massimo complessivo di spesa di euro 300mila). La detrazione sarà ripartita in otto quote annuali di eguale importo, che andranno ad abbattere le imposte dovute dal contribuente in base alla propria dichiarazione dei redditi.
Occorre ricordare che la medesima agevolazione compete anche a chi decide di costruire l’immobile sull’area di cui egli stesso è proprietario. In ultimo, la norma precisa che il beneficio in questione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali, ma che esso si trasferisce in caso di vendita o successione ereditaria dell’immobile.

Mario Rovetti

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