Il nuovo regolamento Priip

Il Regolamento UE n. 1286/2014 ha introdotto nel panorama normativo europeo uno strumento di natura precontrattuale diretto a porre rimedio alle lacune e al gap informativo, riscontrato negli ordinamenti dei vari paesi dell’Unione Europea, tra imprese di investimento e investitori al dettaglio in relazione alla commercializzazione di un ampio ventaglio di prodotti finanziari e assicurativi preassemblati.
Il regolamento fa parte di un ampio pacchetto legislativo dedicato a ristabilire la fiducia degli investitori retail nei confronti del mercato finanziario in seguito alla profonda crisi finanziaria di questi ultimi anni, a cui sono riconducibili anche le direttive MiFID II e IDD.
Il legislatore europeo ha ritenuto che la predisposizione e la consegna agli investitori di un documento standardizzato (c.d. KID), contenente alcune informazioni ritenute fondamentali, possa favorire la comprensione da parte dei clienti di quei prodotti d’investimento il cui valore è soggetto a fluttuazioni poiché legato all’andamento di attivi sottostanti o di valori di riferimento, agevolando in qualche modo gli investitori al dettaglio nel prendere decisioni corrette e informate.

Informazioni essenziali
Non sono mancate critiche all’utilizzo del KID alla luce della eccessiva semplificazione delle informazioni fornite, ritenute da alcuni non adatte a consentire all’investitore di prendere le giuste decisioni di investimento.
Gli operatori del settore hanno beneficiato di una proroga della data di entrata in vigore della nuova disciplina. Tuttavia, dal 1° gennaio 2018 essi saranno tenuti a fornire il KID agli investitori retail in fase precontrattuale.
Il Regolamento PRIIP ha introdotto un regime di trasparenza che potrebbe sovrapporsi almeno in apparenza con altre discipline, nello specifico con quella derivante dalla Direttiva Prospetto e con la UCITS IV.

Il servizio di consulenza
Il Regolamento PRIIP prevede che il KID venga consegnato all’investitore al dettaglio non solo contestualmente alla commercializzazione dei prodotti d’investimento, ma anche nel caso in cui l’intermediario presti il solo servizio di consulenza avente ad oggetto raccomandazioni personalizzate sui PRIIP.
Il legislatore europeo ha deciso, infatti, di equiparare il consulente all’ideatore e al distributore dei PRIIP, obbligando il soggetto che offre consulenza a consegnare gratuitamente all’investitore il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile prima che l’investitore medesimo sia vincolato da qualsiasi contratto od offerta relativa al PRIIP.
Peraltro, il consulente dovrà fornire all’investitore anche informazioni specifiche su eventuali costi della prestazione del servizio di consulenza non inclusi nelle voci di costo già specificate nel KID. In tal modo l’investitore al dettaglio potrà comprendere l’incidenza cumulativa dei costi complessivi sul rendimento dell’investimento.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Tag: