Collezionisti in cerca di buone pratiche

Alessia Zorloni

Molte transazioni di opere d’arte si concludono con discussioni e dispute legali. Raramente, infatti, vengono definiti in modo preciso i diritti, i doveri e il ruolo delle parti coinvolte, con conseguenze spesso negative. Un esempio che ha sollevato questioni inerenti l’opacità che caratterizza questo settore è la disputa tra l’imprenditore russo Dmitry Rybolovlev, proprietario della squadra dell’AS Monaco e l’imprenditore svizzero Yves Bouvier. L’oligarca russo aveva acquistato nel 2013 da Bouvier il famoso Salvator Mundi di Leonardo Da Vinci pagandolo 127,5 milioni di dollari; lo stesso dipinto che l’imprenditore svizzero aveva pagato 80 milioni di dollari e che nel 2017 è stato poi venduto da Christie’s New York per 450,3 milioni.

Il caso

Nel gennaio 2015, il collezionista russo ha presentato una denuncia penale per frode e riciclaggio di denaro davanti alla corte di Monaco nei confronti di Bouvier, dal quale avrebbe acquistato 38 opere, tutte con sovraccarico di commissioni milionarie. La questione centrale è chiarire se Bouvier stesse acquistando le opere nelle vesti di agente di Rybolovlev, dovendo quindi dichiarare i ricavi di ogni vendita, o se stesse invece vendendo le opere per conto proprio, con diritto di incassarne i profitti. In linea generale, a causa dei crescenti prezzi di vendita e del desiderio di riservatezza, le transazioni di opere d’arte sono sempre più complesse. Le vendite dirette con due sole controparti sono rare e molteplici figure prendono parte alle transazioni, soprattutto per opere importanti. Quasi tutte le transazioni tra Bouvier e Rybolovlev, infatti, coinvolgevano una vera e propria catena di intermediari. In casi come questi, è difficile tenere traccia di tutte le figure coinvolte, dei prezzi di vendita concordati o dei profitti e delle commissioni incassate dalle parti.

 

Le transazioni

Nella catena di intermediari che caratterizzano le transazioni d’arte, è possibile agire secondo tre modalità. La prima è comprare per rivendere: in questo caso la parte agisce per conto proprio, assumendosi il rischio della transazione con l’obiettivo di realizzare un profitto sulla rivendita dell’opera. La seconda modalità è agire per conto del venditore: in questo caso la parte ricopre il ruolo di agente e non si espone al rischio insito nella transazione, in quanto non acquista l’opera in prima persona. L’agente deve rendere al proprio mandatario il profitto realizzato, qualora non diversamente concordato, ricevendo solo una commissione per il servizio reso. La terza ed ultima modalità per prendere parte ad una transazione d’arte è agire per conto dell’acquirente, ossia ricoprire il ruolo di intermediario. Anche in questo caso la parte non si assume il rischio della transazione in quanto non acquista l’opera in oggetto, ricevendo una commissione per il proprio servizio.

 

Mercato opaco

Le difficoltà sorgono nel caso in cui le relazioni non siano chiaramente definite da contratti scritti. Per esempio, solo un quarto delle 38 opere acquistate da Rybolovlev erano documentate per iscritto, nonostante molte di queste avessero valori anche superiori a $ 100.000. Rybolovlev sosteneva che Bouvier agisse da agente e che le commissioni a lui dovute ammontassero a non più del 2% del profitto realizzato da ciascuna vendita. Di contro, Bouvier affermava di agire per conto proprio, senza legami fiduciari con Rybolovlev e che, di conseguenza, al prezzo di vendita abbia applicato le spese amministrative. L’episodio dimostra ancora una volta come il mercato dell’arte sia spesso torbido e difficilmente tracciabile, soprattutto nel caso delle grandi compravendite tra privati.

 

 

 

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