Marchetti, il re delle fiduciarie

Il settore che le fiduciarie rappresentano occupa circa 1000 operatori e i valori di terzi globalmente affidati alle società associate ammontano a oltre 115 miliardi di euro. Ecco cosa fanno e a cosa stanno guardando. Ne parliamo con Fabio Marchetti, professore alla Luiss Guido Carli, partner e socio fondatore dello studio legale Visentini Marchetti & Associati e presidente di Assofiduciaria, associazione non riconosciuta (costituita ai sensi dell’art. 36 C.C.) con lo scopo di tutelare gli interessi dei soggetti aderenti che svolgano, professionalmente o sotto forma di impresa attività fiduciaria. L’Associazione conta 144 società fiduciarie, le maggiori operanti sul mercato, emanazione dei più grandi istituti bancari e finanziari e di importanti studi professionali.

Su cosa state lavorando come Assofiduciaria?

Le fiduciarie, ai sensi della legge n, 1966 del 1939, sono autorizzate dal Mise sulla base di un regolamento ministeriale del 1995. Da quel momento a oggi è successo di tutto e di più. Abbiamo quindi intenzione di presentare al Ministero una position paper per rappresentare la ineludibile esigenza di innovare la normativa di settore, al fine di adeguarla alle nuove normative sulla privacy a tutela dei clienti e, soprattutto, alle realtà economiche. Per esempio, si parla da un po’ di monete elettroniche. Questo, sapientemente regolamentato e chiarito, potrebbe essere un mondo interessante per determinati clienti.

A quanto ammonta la massa fiduciaria amministrata?

A un valore di poco inferiore ai 120 miliardi di euro.

Quali sono stati i passaggi più significativi nell’attività fiduciaria?

Oltre alla legge istitutiva del 1939, il Regio Decreto 29 marzo 1942, n. 239 (che ha previsto che “le società fiduciarie che abbiano intestato al proprio nome titoli azionari appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalità degli effettivi proprietari dei titoli stessi”) e la Legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (che ha disposto che “le società fiduciarie devono comunicare allo schedario e al competente ufficio delle imposte … i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi”). Ciò ha consentito un assetto normativo che ha indirizzato l’attività fiduciaria verso l’amministrazione dei patrimoni finanziari, che da allora ha costituito e costituisce il core business dell’amministrazione fiduciaria, insieme alla rappresentanza dei soci in assemblea.

Altri accadimenti hanno portato allo sviluppo dell’attività fiduciaria però…

Senza dubbio. Mi vengono in mente l’inclusione delle società fiduciarie fra i soggetti autorizzati all’esercizio del risparmio amministrato in occasione della riforma della tassazione dei rediti finanziari; l’individuazione delle  società fiduciarie come soggetti particolarmente idonei ad effettuare il rimpatrio dei patrimoni finanziari detenuti all’estero, nonchè il rimpatrio degli altri beni – anche immobiliari – detenuti all’estero in occasione delle varie edizioni dello scudo fiscale. E ancora, l’individuazione delle società fiduciarie come soggetti particolarmente idonei all’assistenza dei contribuenti nello svolgimento della procedura di collaborazione volontaria per il rimpatrio dei patrimoni e beni detenuti all’estero. Il ruolo svolto dalle società fiduciarie, quali soggetti autorizzati all’esercizio del risparmio amministrato, nel rimpatrio dei patrimoni e beni detenuti all’estero che ha posto le  società fiduciarie come vero e proprio ‘perno’ nell’amministrazione dei patrimoni e dei beni legittimamente detenuti all’estero dai contribuenti italiani. In tale settore, infatti, la veste di sostituto d’imposta delle  società fiduciarie consente loro di svolgere una funzione di completa assistenza nei confronti dei fiducianti e di garanzia nei confronti dell’Erario.

E poi?

La possibilità (di fatto riconosciuta solo alle società fiduciarie) di effettuare il rimpatrio di beni detenuti all’estero anche diversi dai titoli ed altri prodotti finanziari (quali gli immobili, le opere d’arte, i gioielli, ecc.) ha determinato un ampliamento dell’attività fiduciaria dall’amministrazione con intestazione dei beni all’amministrazione senza intestazione, considerando che la legge del ’39 genericamente parlando di “amministrazione dei beni per conto di terzi” non distingue la forma di amministrazione (mandato) se con o senza intestazione.

Si aprono insomma nuovi scenari?

Non si deve dimenticare il contratto di affidamento fiduciario, normato dalla Legge Dopo di Noi, ma che ben potrebbe avere un ‘futuro aperto’. Come ben noto, il contratto di affidamento fiduciario si sostanzia nell’amministrazione per finalità meritevoli di tutela di un patrimonio separato e autonomo (segregato, per utilizzare un termine diffuso nella prassi dei trust); questo distingue e caratterizza tale contratto dalla ‘normale’ amministrazione fiduciaria di beni volta solo al loro affidamento per la loro amministrazione. Ritengo che sia bene quindi parlare delle fiduciarie nel private banking. Le fiduciarie si pongono fra i principali attori nella gestione dei patrimoni familiari, sia per il ruolo che svolgono sia per la duttilità che caratterizza la loro attività, potendo di volta in volta adattarsi alle esigenze del fiduciante utilizzando gli strumenti giuridici più idonei al singolo caso di specie, legittimamente sfruttando le possibilità offerte dal mandato di amministrazione fiduciaria. Infine, si potrebbe per esempio pensare alle fiduciarie nel ruolo di sostituto di imposta nella gestione di immobili. Mi spiego meglio: ogni volta che ci sono forme di tassazione cedolare potrebbe esserci un’attività di sostituzione tributaria che viene resa da una società che, come le fiduciarie, possono assumere il ruolo di sostituto d’imposta. Vedremo come evolverà l’ordinamento tributario. La normativa potrebbe aprirsi.

È già cambiato il ruolo delle fiduciarie nel private banking?

No, ma sta cambiando dato che prima era legato esclusivamente a gestioni consistenti. Ne è un esempio il fatto che le fiduciarie sono entrate nel piccolo mondo dei PIR dove gli investimenti sono pari a 30 mila euro annui. Un tempo non sarebbe mai successo; invece qualche PIR è stato sottoscritto anche dalle fiduciarie per conto dei propri clienti.

 

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