Più trasparenza per le polizze

di Luca Zitiello

 

 

Il 2018 sarà ricordato come un anno davvero unico per concentrazione di novità normative nel settore finanziario e assicurativo. Tre sono i principali provvedimenti che hanno profondamente modificato questi campi anche considerata la loro stretta connessione ed interdipendenza: il regolamento Priips, la Mifid 2 e la Idd.

 

Nuova definizione

Dal primo, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, e dal recepimento in Italia della direttiva sulla distribuzione assicurativa (Idd) provengono i grandi cambiamenti nella documentazione di offerta dei prodotti di investimento assicurativi.

Nel Tuf la categoria dei “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”, che comprendeva le polizze di ramo III e V, viene sostituita da quella di prodotti di investimento assicurativi o Ibips (Insurance based investment products), con ciò intendendosi i prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto ed in cui tale scadenza o valore di riscatto sono esposti in tutto o in parte in modo diretto o indiretto alle fluttuazioni del mercato.

 

Finisce la specificità italiana

Questo fa finalmente venir meno una disciplina speciale tutta italiana, sorta con la legge risparmio del 2005, che, prendendo a prestito la disciplina della trasparenza tipica degli strumenti e dei prodotti finanziari, aveva assoggettato ad obbligo di pubblicazione del prospetto informativo l’offerta al pubblico di polizze unit linked, index linked e di capitalizzazione attraverso l’applicazione del TUF e del Regolamento Emittenti Consob nel caso di investimento sotto soglia, ossia fino a 100mila euro. Sono stati pertanto abrogati gli Schemi 5, 6 e 7 (rispettivamente per unit linked, index linked e prodotti di capitalizzazione) dell’Allegato 1B al Regolamento Emittenti.

Il combinato disposto del regolamento PRIIPs e l’implementazione della IDD con l’emanazione del regolamento Ivass n. 41 da un lato e la modifica del TUF e del Regolamento emittenti della Consob dall’altro hanno così creato un nuovo regime di trasparenza per i prodotti di investimento assicurativi, categoria ora più ampia perché comprende le polizze vita ramo I, a esclusione di quelle di puro rischio, quelle di ramo III (unit ed index), quelle di ramo V e le polizze multiramo, un prodotto che combina le gestioni separate ramo I con i fondi di ramo III .

 

Arriva il Kid

Per questi prodotti la nuova documentazione di offerta sarà costituita dal Kid (Key Informations Document), dal Dip aggiuntivo e dalle condizioni generali di assicurazione.

In particolare, il Kid illustra in modo estremamente sintetico gli elementi chiave del prodotto, mentre il documento informatico precontrattuale aggiuntivo predisposto da Ivass contiene le informazioni sull’emittente con riguardo alla sua solvibilità ed agli ulteriori elementi informativi riferiti ai diritti ed agli obblighi dei contraenti.

Siamo quindi di fronte a una grande e profonda opera di razionalizzazione della documentazione di offerta che varrà orizzontalmente su tutti i prodotti assicurativi appartenenti alla categoria degli Ibips. Questo comporterà grossi vantaggi in termini di uniformità del livello di trasparenza assicurata al cliente su prodotti sostanzialmente analoghi e l’applicazione di un tipo di documentazione di offerta più consono ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario e ciò indipendentemente dall’importo investito, in quando perderà rilevanza discriminatoria la vecchia soglia dei 100mila euro.

 

Ricadute sulle multiramo

Di questo processo di omogeneizzazione beneficeranno anche le polizze multiramo. Nel regime previgente questi prodotti, in ragione della loro natura mista, non erano sottoposti all’obbligo di redazione del prospetto informativo e per i prodotti sottosoglia questo comportava l’assunzione di un certo rischio nel caso di riqualificazione del prodotto nella categoria delle unit linked.

Il nuovo regime risolve la problematica assicurando un regime di pubblicità uniforme, in ragione dell’attrazione nella definizione delle polizze di ramo I che, dunque, vengono a tutti gli effetti equiparate ai prodotti assicurativi finanziari, salvo il caso in cui siano di puro rischio, ossia quelle polizze vita in cui le prestazioni siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!