Fisco, nuove regole sull’antiriciclaggio

di Luca Zitiello

 

 

L’Ivass ha messo in pubblica consultazione il documento n. 4/2019 sulle procedure di mitigazione dei rischi antiriciclaggio e per l’individuazione dei requisiti dimensionali e organizzativi delle compagnie assicurative e degli intermediari che operano in Italia mediante stabilimento, con o senza succursale. È prevista una serie di adempimenti, dall’istituzione della funzione antiriciclaggio, alla nomina del titolare della funzione, alla segnalazione delle operazioni sospette, fino alla istituzione della funzione della revisione interna.

 

Regole stratificate

L’applicazione della normativa nazionale antiriciclaggio si articola sulla base del principio di territorialità e quindi di stabilimento nel nostro territorio. Si è dunque sempre ritenuto che non ricadano nell’applicazione della disciplina italiana le imprese e gli intermediari che operino in libera prestazione di servizi.

La bozza di provvedimento Ivass si occupa di stabilire quali siano le imprese e gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale e i loro requisiti ai fine della applicazione degli adempimenti antiriciclaggio e ciò al di là di quanto già contenuto nell’art. 23  comma 1 bis del Cap, ove si chiarisce che costituisce esercizio dell’attività assicurativa in regime di stabilimento in assenza di succursali qualsiasi presenza permanente nel territorio della Repubblica inclusa l’organizzazione di un semplice ufficio gestito dal personale dipendente dell’impresa ovvero da una persona indipendente, ma incaricata di agire in modo permanente per conto dell’impresa stessa.

 

Nuovi criteri

L’art. 4 definisce i parametri per individuare i soggetti tenuti a segnalare le operazioni sospette all’Uif e prevede che, oltre a quelle previste dal citato comma 1 bis, siano da considerarsi imprese stabilite in Italia senza succursale quelle compagnie, con sede in altro Stato membro, che congiuntamente integrino i seguenti requisiti: operino in Italia in libera prestazione di servizi (lps) nel ramo vita, si avvalgano di agenti, broker, banche o Sim italiane o intermediari comunitari che a loro volta operino in lps o in stabile organizzazione, abbiano premi lordi contabilizzati superiori a 5 milioni di euro.

Al di là del profilo quantitativo della raccolta premi, colpisce che vengano considerate, seppur a soli fini dell’applicazione di adempimenti antiriciclaggio volti alla mitigazione dei rischi, imprese assicurative comunitarie che operano in libera prestazioni di servizi e che si avvalgono di broker oppure di intermediari assicurativi europei a loro volta non stabiliti in Italia e che operano nel nostro Paese in via transfrontaliera. Casi questi che, in totale assenza di elementi di territorialità e di stabilimento nel nostro territorio, sono da sempre stati pacificamente esclusi dall’applicazione della nostra normativa.

 

Precedente per il mercato

Oltre a quello che concerne l’applicazione delle norme antiriciclaggio diversamente dai canoni interpretativi finora utilizzati, ciò che suscita ancora maggior perplessità e timori è il possibile utilizzo ulteriore di questi criteri oltre lo specifico settore di riferimento. L’operatività delle compagnie assicurative europee in lps in Italia rappresenta una fetta importante di offerta di prodotti assicurativi nel nostro Paese. La definizione di questi criteri a fini antiriciclaggio potrebbe fondare ipotesi di riqualificazione dell’operatività in Italia in stabile organizzazione a più ampi fini regolamentari, civilistici, giurisdizionali e fiscali.

 

Integrazione con Mifid

Peraltro questo precedente che potrebbe affermarsi nel settore assicurativo si distaccherebbe dall’evoluzione normativa ed interpretativa che si sviluppata nel contiguo settore della prestazione dei servizi di investimento sotto Mifid. In pendenza della normativa previgente di Mifid1 ci si è a lungo interrogati che cosa si intendesse per impresa di investimento stabilita in Italia senza succursale, posto che da sempre lo stabilimento era assimilato al concetto di succursale o comunque di stabile organizzazione sul nostro territorio. Sul punto Mifid2 ha finalmente chiarito che, similmente a quanto previsto dal citato art. 23, comma 1 bis, del Cap, sia da intendersi il caso in cui l’impresa di investimento comunitaria opera in Italia attraverso tied agents residenti nel nostro territorio, che la norma, a questi fini, equipara appunto ad una succursale.

Sembra quindi necessario trovare un compromesso tra tutele antiriciclaggio e rischi di riqualificazione dell’attività transfrontaliera in stabile organizzazione con potenziali pericolosi effetti collaterali che potrebbero essere superiori ai possibili benefici derivanti dall’applicazione delle misure di contrasto del money laundering che comunque già esistono e trovano applicazione nel Paese d’origine della compagnia.

 

 

 

 

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