Patti chiari sulle polizze

Luca Zitiello

La lunga attesa, durata quasi un anno, è finita. Consob e Ivass hanno emanato i regolamenti che attuano la direttiva IDD colmando finalmente un gap regolamentare che durava dal 1° ottobre 2018, considerato che in quella data era entrata in vigore nel nostro paese la riforma della disciplina dell’attività di distribuzione di prodotti assicurativi.

 

Cosa cambia

Seguendo la nuova ripartizione delle competenze, Consob ha disposto la modifica del Regolamento Intermediari dettando nel libro IX la nuova disciplina per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (IBIPs) nei confronti degli intermediari non tradizionali (banche e sim) e dei loro dipendenti e collaboratori. Moltissime le novità. In questa sede è opportuno approfondire le nuove regole sulla prestazione dell’attività di consulenza che rappresenta un elemento essenziale dell’attività distributiva.

Nella IDD è presente, nella parte generale, la consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale, che presuppone l’analisi di un numero sufficiente di polizze tale da consentire di fornire una raccomandazione personalizzata e professionale sul prodotto che sia adeguato al cliente. La norma europea, poi recepita nell’art. 119 ter del Codice delle assicurazioni private (Cap), nasceva per dare rilevo all’attività svolta da un particolare tipo di intermediari, i broker, strutturalmente dotati di autonomia ed indipendenza. La Consob nella bozza di regolamento aveva però provato a trasporla nella parte speciale concernente i prodotti di investimento assicurativi, ove però, in ragione della contiguità con Mifid 2, doveva essere gestita la coesistenza con la consulenza indipendente che, oltre all’imparzialità porta con sé l’impossibilità di ricevere incentivi. Nella versione finale la Consob è stata così costretta ad espungerla dalle definizioni, sostituendola con la più ampia definizione di consulenza e nella parte della informativa precontrattuale sulla tipologia del servizio fornito ha dovuto espungere i riferimenti alla sua natura imparziale e personale lasciando il solo riferimento al fatto che la raccomandazione si fondi su un numero sufficiente di IBIPs. Essa pertanto si risolve in una mera descrizione del livello di servizio su cui può articolarsi la prestazione del servizio di consulenza non indipendente.

 

Nodo da sciogliere

Molto più rilevante è stato l’intervento operato dalla Commissione per cercare di sciogliere il nodo gordiano derivante dal divieto introdotto dall’art. 121 septies del Cap, secondo cui in caso di consulenza obbligatoria, ossia quella necessaria in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi complessi, la stessa non può gravare economicamente sul cliente. Il nuovo art. 135 quater del Regolamento Intermediari prevede che tale divieto non sussista nel caso in cui venga fornito al cliente un servizio di consulenza finanziaria di carattere continuativo con valutazione periodica dell’adeguatezza del portafoglio. Negli esiti della pubblica consultazione la Consob ha riconosciuto la possibilità per gli operatori di ricevere pagamenti diretti dai clienti sotto forma di commissioni esplicite per il servizio prestato.

 

Restano le commissioni

La soluzione proposta appare efficiente e anche l’unica che il groviglio normativo consentisse. Mette conto però rilevare che la non applicazione del divieto in ragione del servizio prestato legittima non solo le commissioni dirette, ma anche gli eventuali inducements connessi alla prestazione del più ampio servizio di consulenza continuativa. Peraltro si è opportunamente provveduto a espungere il riferimento nelle definizioni alla consulenza gratuita, sostituendola più propriamente con quella che non deve gravare economicamente sul cliente.

Con riguardo all’ambito applicativo della consulenza obbligatoria nulla è cambiato nonostante le osservazioni da molti svolte in pubblica consultazione e volte ad ampliare l’insieme dei prodotti non complessi comprendendo in essi anche le polizze come le unit che investono in asset non complessi.

 

Responsabilità delle compagnie

La Consob ha preferito mantenere il riferimento all’art. 16 del regolamento comunitario, anche senza richiamarlo direttamente ma attraverso l’analogo riferimento all’art. 68 duodecies del regolamento Ivass n. 40, precisando che, in ogni caso, la valutazione di complessità della polizza spetta e deve essere effettuata, anche in una logica di product governance, sotto la responsabilità della compagnia di assicurazioni.

Il nuovo panorama regolamentare, che troverà applicazione dal 31 marzo 2021, conferma anche nella distribuzione assicurativa la possibilità di articolare la prestazione del servizio di consulenza secondo vari livelli di servizio in continuità con quanto previsto dal contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, ma con le necessarie integrazioni e precisazioni richieste dal nuovo regime normativo.

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