Trust esteri in chiaro

Stefano Loconte*

 

Uno degli aspetti più delicati in ambito trust riguarda la compilazione del Quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi dedicato al monitoraggio annuale delle attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali detenuti all’estero.

Ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 167 del 1990, il Quadro RW non deve essere compilato solo da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti in Italia che detengono investimenti patrimoniali ed attività finanziarie all’estero ma anche da tutti quei soggetti che, pur non essendone possessori diretti, sono titolari effettivi dell’investimento, così come identificati dalla normativa antiriciclaggio.

 

Esonero nelle comunicazioni

Vi sono tuttavia delle circostanze, legate alla tipologia di detenzione o proprietà dei beni esteri, al verificarsi delle quali il contribuente è esonerato dalla compilazione del quadro. È il caso delle attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione a intermediari residenti, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Sul tema si è recentemente espressa l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta n. 963 dell’8 Ottobre 2021, ha esaminato gli obblighi di monitoraggio fiscale gravanti sui beneficiari di un trust estero, irrevocabile, non fittizio e discrezionale, negando l’esonero dalla compilazione del Quadro RW in caso di affidamento, ad una società fiduciaria residente, di un eventuale incarico che abbia ad oggetto la mera gestione dei flussi reddituali e dei proventi percepiti dai beneficiari.

 

Discendenti in linea diretta

L’Amministrazione Finanziaria ha osservato che, nel caso di specie, i beneficiari sono perfettamente individuati nell’atto di trust come “discendenti in linea retta del disponente” e pertanto, sebbene variabili, risultano identificabili come i “titolari effettivi” dell’investimento estero ai sensi della normativa antiriciclaggio.

La titolarità effettiva comporta per i beneficiari l’obbligo di dichiarare nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi annuale il valore complessivo degli investimenti detenuti all’estero dal trust e delle attività estere di natura finanziaria ad esso intestate, nonché la percentuale di patrimonio nel medesimo.

Al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi dichiarativi, il documento di prassi suggerisce che sia il trustee ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti all’estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili alla compilazione del Quadro RW.

 

Non basta la riscossione dei proventi

Nella sua decisione, l’Agenzia delle Entrate conferma che gli obblighi di monitoraggio fiscale permangono in capo ai beneficiari residenti anche in caso di affidamento, a una società fiduciaria residente, dell’incarico di riscuotere i proventi distribuiti dal trust, laddove l’intermediario non agisca in qualità di sostituto di imposta.

L’esonero dalla compilazione del Quadro RW, nei casi di intervento di un intermediario residente in Italia, può operare solo qualora tale intervento ponga l’intermediario stesso nella condizione di poter assoggettare a tassazione, mediante ritenuta o imposta sostitutiva, i redditi di natura finanziaria e patrimoniale.

Nel caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate, l’oggetto del rapporto fiduciario non è l’amministrazione delle attività finanziarie e patrimoniali (che sono invece attribuite al trustee), ma la sola riscossione dei proventi attribuiti dal trust, senza che si verifichi il prelievo fiscale da parte dell’intermediario residente.

Per questo motivo, l’Amministrazione Finanziaria non considera sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle attività oggetto di monitoraggio siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti e, pertanto, esclude l’applicazione dell’esonero dalla compilazione del quadro RW.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!