Invenzioni d’impresa, come tutelarle

di Federico Le Divelec Lemmi, Castiglioni Marchetti Le Divelec Baratta Studio legale associato

In un mondo ormai globalizzato in cui le imprese delocalizzano o sono comunque presenti, anche a distanza, sui vari mercati. In situazioni in cui le opportunità di business sono oggi da ricercare non più nei ristretti contesti nazionali e dove gli imprenditori si informano on-line, osservano, prendono spunto dalle altrui realtà per migliorare sempre più la competitività, momento cruciale di ogni nuova iniziativa imprenditoriale diviene più che mai la preventiva tutela della proprietà intellettuale di impresa, patrimonio da preservare sin dall’inizio di ogni nuovo slancio e iniziativa, e ciò sia per finalità di profitto ma anche quale asset intangibile di impresa e con valore patrimoniale

 

Protezioni dell’ingegno

L’esperienza in anni di consulenza fornita alle imprese, sui temi della proprietà intellettuale e del diritto industriale, ha portato sempre più spesso, purtroppo, a dover alzare ‘alert’ e ‘warning’ per la constatata mancanza di messa in atto di preventive forme di tutela su marchi, idee brevettabili, design, know-how, a fronte del lancio di nuove iniziative imprenditoriali. L’occasione di questa riflessione viene offerta allorché i temi di discussione arrivano da spunti e iniziative imprenditoriali che nascono dagli ambiti della piccola/media impresa. In questi casi, infatti, fattori dipendenti dalla mancanza di adeguate risorse interne aziendali sui temi specialistici della materia in discorso o la minore disponibilità di budget di azienda da dedicare alla consulenza specialistica preventiva, sono normalmente elementi che possono avere un impatto condizionante ed una incidenza, in negativo, sul successo di ciascuna progettualità.

 

Caratteristiche peculiari

Ci riferiamo, in particolare, ad aspetti che dovrebbero essere tutelati sin dagli albori di ogni progettualità, e quindi a tutto ciò che è rappresentato dagli sforzi profusi in termini di studio, ricerca, sviluppo, analisi, know how e così via, che rende ciascuna nuova avventura di impresa un ‘unicum’ nel suo genere. Va detto infatti che gli elementi di novità su cui si basa ciascuna privativa (ad esempio marchio, brevetto, design), che sono uno dei requisiti necessari per procedersi all’attività di relativa registrazione, se divulgati pubblicamente e in un momento anteriore al deposito della privativa stessa, possono vanificarne la successiva relativa possibilità di registrazione e ogni conseguente effetto di tutela, inclusa la possibilità di relativa esclusione dei vari soggetti terzi. La divulgazione preventiva delle privative aziendali è situazione che deriva spesso dalle trattative che intercorrono con varie parti per  le valutazioni e analisi di fattibilità di progetti di impresa, dal coinvolgimento di possibili soggetti terzisti, strumentali alla futura attività di produzione o anche solo a fronte da situazioni di una leggera messa online di dati ed informazioni, che può comportare che gli stessi vangano carpiti e mutuati con impressionante rapidità dal mondo dei voraci concorrenti.

 

 

I rischi da non sottovalutare

E’ noto come con il marchio sia possibile tutelare il nome o la denominazione dell’impresa, il nome di un prodotto commerciale o di un servizio, anche dal punto di vista della qualità del prodotto stesso; il brevetto rende possibile tutelare un’invenzione avente applicazione industriale e con il design diviene tutelabile tutto ciò che attiene alle forme distintive di prodotti. Ne consegue come scelte inappropriate e non debitamente soppesate con preliminari valutazioni e iniziative svolte con l’adeguato supporto di consulenti e esperti della materia del Diritto Industriale, possano tradursi in un vero e proprio ‘naufragio’ di pur brillanti idee e iniziative e sulle quali intere progettualità di impresa si basano. Per ciò stesso non dovrebbe decorrere troppo tempo tra lo sviluppo dell’idea e la relativa messa in atto della stessa in termini di domanda di marchio, di brevetto o design e, soprattutto, andrebbe tenuto sin da subito come del tutto ‘confidenziale e non divulgabile’ il contenuto di quanto oggetto di tali idee, dati ed informazioni, per evitare che, nelle more dei tempi tecnici necessari per procedersi con le attività di presentazione delle domande di diritti di privativa e, dal dialogo preliminare e che normalmente si instaura con soggetti da coinvolgere, a vario titolo, in attività di discussione, analisi, valutazione e negoziazione, possa derivarne un insinuarsi dei terzi ed un conseguente illegittimo accaparramento, da parte degli stessi, di porzioni significative di un futuro patrimonio di impresa.

 

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