Antiricilaggio, cosa cambia con l’avvio del registro

di Luca Zitiello

 

Con il decreto dell’economia e delle finanze dell’11 marzo 2022, n. 55, pubblicato in GU il 25 maggio, ha preso finalmente il via la tanto attesa istituzione del registro dei titolari effettivi in attuazione della quarta della quinta direttiva antiriciclaggio.

L’individuazione della nozione di titolare effettivo è infatti centrale nella normativa per la repressione del fenomeno del riciclaggio e del terrorismo perché è lo strumento insostituibile per ricostruire chi sia il beneficiario ultimo del rapporto continuativo e dell’operazione rilevante.

 

Le caratteristiche

Il registro si pone quindi come efficace strumento per il raggiungimento del fine. Il decreto ministeriale prevede l’istituzione di un registro presso una sezione autonoma del registro delle imprese dove gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica (come le s.r.l., le s.pa., le s.a.p.a, o le cooperative), oppure il fondatore o i rappresentati delle imprese giuridiche private (come le associazioni e le fondazioni) comunichino i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva acquisite sulla scorta delle loro conoscenze. L’obiettivo è creare una banca dati accessibile al pubblico affinché sia trasparente quale sia la titolarità effettiva dei soggetti economici che operano in Italia e di interconnettere i registri italiani con quelli degli altri Stati membri al fine di creare una base dati comune estremamente efficiente.

 

Accesso alle informazioni

I dati che popoleranno il registro saranno disponibili per le autorità inquirenti per il compimento delle loro indagini e per gli intermediari abilitati come ausilio al compimento del processo di adeguata verifica dei clienti. Ma la scelta comunitaria, in ragione dei superiori interessi di repressione del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo, è stata ancora più radicale rendendolo accessibile al pubblico previo pagamento dei diritti di segreteria, fatta salva la protezione dei dati dei soggetti cosiddetti controinteressati la cui diffusione potrebbe mettere a serio rischio la loro incolumità.

Quali i punti di criticità del sistema? Il primo è rappresentato dal fatto che tutta la responsabilità circa l’individuazione del titolare effettivo e della rispettiva comunicazione al registro è addossata sul rappresentante legale della società o dell’ente, ivi compresa la ricerca dei soggetti controinteressati a cui va inviata specifica comunicazione affinché gli stessi possano esercitare i propri diritti volti alla non menzione. A fronte di questo fondamentale obbligo di condotta le sanzioni previste dal nostro ordinamento sono di modestissima entità e ciò in palese violazione del disposto comunitario che aveva richiesto misure rilevanti e dissuasive di condotte omissive o infedeli.

 

La cornice comunitaria

Il secondo consiste nella tuttora presente difformità interpretativa dei criteri per la determinazione della titolarità effettiva a livello comunitario e nei vari Stati membri sui concetti di proprietà diretta o indiretta dell’ente e, in via alternativa, di quello del controllo. In ragione del non chiaro ed esaustivo tenore letterale delle norme si sono sviluppate almeno tre ricostruzioni interpretative. A ciò si aggiunge che La Commissione europea ha recentemente messo in pubblica consultazione il cosiddetto single rulebook ove si prevedono due criteri: quello del controllo diretto od indiretto attraverso una partecipazione e quello del controllo con altri mezzi, ma con la previsione di due importanti novità. Su tutto ciò il decreto non fornisce, né potrebbe farlo, indicazioni chiarificatrici che semplifichino il complito dei soggetti responsabili delle comunicazioni, con il serio rischio che le stesse vengano effettuate utilizzando modalità non conformi.

 

Regime differenziato per i trust

Il terzo continua ad essere la circostanza, derivante dal portato delle direttive e dal decreto legislativo di recepimento, secondo cui per i registri dei trust e degli istituti giuridici affini, che per le loro particolarità e opacità necessiterebbero di maggiore trasparenza, al contrario si prevede un regime di accesso selettivo, non aperto al pubblico, ma filtrato dalla valutazione dell’interesse legittimo.

Da ultimo va rilevato che i tempi di effettiva funzionalità del registro non sono immediati. Sarà necessario infatti attendere che dopo sessanta giorni o comunque dalla pubblicazione del disciplinare tecnico, sia pubblicato in GU il provvedimento del Mise di attestazione del sistema di comunicazione. A partire dai successivi sessanta giorni cominceranno ad essere effettuate le comunicazioni da parte degli amministratori e dei rappresentanti che inizieranno a popolare i rispettivi registri.

 

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