Consulenza patrimoniale, pro e contro della società semplice

Niccolò Di Bella* *Amministratore delegato di Nest, società di consulenza patrimoniale multidisciplinare

 

La società semplice rappresenta un tipico istituto di pianificazione patrimoniale venuto alla ribalta e diffusosi anche grazie all’utilizzo che ne hanno fatto importanti famiglie del mondo industriale e, insieme a loro, un’autorevole platea di professionisti che hanno fatto di questo tipo di società il loro cavallo di battaglia.

 

Complicazioni crescenti

E’ bene tuttavia sfatare un falso mito, probabilmente dettato dall’aggettivo qualificativo inserito nel suo nome proprio: utilizzare al meglio le potenzialità di questo strumento significa imbattersi in una serie di aspetti che di semplice hanno ben poco! A partire da quelli civilistici connessi alla redazione di clausole statutarie con le quali ottenere una efficace ed efficiente pianificazione successoria-patrimoniale, agli aspetti fiscali, molto differenti in base alle varie fasi di vita della società stessa: dalla costituzione, alla dotazione, alla gestione (ergo produzione o meno di redditi) e, infine, alla sua estinzione.

 

Le peculiarità

La società semplice oggi è l’unico strumento societario con il quale è possibile detenere patrimoni, anche cospicui, per mero godimento: la sua caratteristica principale è infatti quella di non consentire di esercitare direttamente attività d’impresa così come definitiva all’art. 2195 del Codice Civile, (mentre è possibile esercitarvi attività agricola), con importanti risvolti in termini fiscali, non essendo assoggettabile alla normativa in materia di società non operative (o “di comodo”) ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/1994, e civilistici, essendo esclusa dal fallimento.

Come accaduto in varie fasi della sua storia, anche di recente, con l’introduzione dell’art. 32 quater del D.L. n. 124/2019, che ha previsto l’applicazione del principio di trasparenza nella tassazione dei dividendi anche ai soci di società semplice (principio esteso anche ai dividendi di fonte estera con il Decreto liquidità collegato alla Legge di Bilancio 2020 – DL n. 23/2020), questa sta ritrovando un rinnovato interesse sia da parte delle famiglie desiderose di gestire al meglio – anche in chiave successoria – il proprio patrimonio, che da parte dei professionisti chiamati a soddisfare esigenze patrimoniali e familiari sempre più articolate e complesse.

 

Gli ambiti di applicazione

La società semplice rappresenta altresì un valido strumento di – pur parziale – segregazione patrimoniale.

Le quote di società semplici infatti, pur con alcune doverose precisazioni che non saranno oggetto di trattazione in questa sede, non possono essere oggetto di pignoramento e sequestro.

Basti comunque ricordarsi che, diversamente da quanto avviene in una società di persone “commerciale”, come la Società in nome collettivo e la Società in accomandita semplice, nelle quali l’art. 2305 Codice Civile dispone espressamente l’impossibilità del creditore particolare del socio di richiedere la liquidazione della quota fintanto che dura la società, nella semplice l’art. 2270 Codice Civile rappresenta un limite alla segregazione patrimoniale della quota del socio.

 

Niente redditi d’impresa

Ricordato come l’art. 2249 del Codice Civile sottolinea il concetto che la società semplice non possa svolgere attività commerciale, la diretta conseguenza fiscale che ne discende è che la stessa non può conseguire reddito d’impresa. La società semplice, diversamente dalle altre società di persone per le quali tutti i redditi sono attratti nell’alveo del reddito d’impresa, può produrre redditi di lavoro autonomo, fondiari, di capitali e redditi diversi.

Ecco che allora la società semplice detenuta i cui soci siano persone fisiche si presta particolarmente bene alla detenzione e gestione di patrimoni finanziari, essendo l’unica società attraverso la quale i proventi conseguiti potranno essere tassati secondo i regimi del risparmio amministrato o del risparmio gestito, con innumerevoli vantaggi in termini di compensazione di plusvalenze e minusvalenze, nel primo caso, o addirittura di tutte le componenti positive (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negative (minusvalenze e spese) nell’ambito della gestione, nel secondo caso.

Il tutto, combinato dalla possibilità di regolamentare in maniera particolarmente efficace l’amministrazione della società stessa, diversamente da quanto avverrebbe nell’ambito della comunione legale/ereditaria.

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