Family Constitution per una successione ordinata

di Massimiliano Campeis* *Avvocato, managing partner dello tudio Campeis. Tratto dal sito internet di UBS

 

Un’efficiente gestione del passaggio generazionale rende opportuno disciplinare non solamente gli aspetti economico-patrimoniali, ma anche quelli relativi al capitale umano, etico e sociale che il capostipite desidera sia trasmesso alle generazioni future. La “Family Constitution” può fornire un utile supporto in tal senso.

 

Regole per la successione

La “Family Constitution” nasce nel mondo anglosassone oltre un secolo fa, con la finalità di riassumere, in un unico documento, i valori fondanti della famiglia e disciplinare il rapporto dei suoi componenti con il patrimonio ed il family business, nonché delineare gli obiettivi di quest’ultimo, a beneficio delle future generazioni.

Tale tipologia di accordo sta conoscendo una diffusione sempre maggiore, e inizia a essere utilizzato anche in Italia, come strumento integrativo di pianificazione patrimoniale: agli istituti giuridici ritenuti più idonei (holding, donazioni/patti di famiglia, trust, società semplice, etc.) si affianca un “documento programmatico” con l’obiettivo di regolamentare l’utilizzo della ricchezza, alla luce dei principi ispiratori e dei riferimenti valoriali della famiglia.

 

Regole per gli investimenti

Qualora nel patrimonio vi sia – come accade di frequente – un’azienda, il documento potrà disciplinare i rapporti impresa – famiglia, prevedendo, ad esempio, quali requisiti i suoi membri debbano possedere per assumere ruoli gestori, come debbano essere remunerati, quale politica di distribuzione dei dividendi debba essere seguita.

Accanto a ciò, la “Family Constitution” potrà anche regolamentare la gestione e l’impiego del patrimonio diverso da quello aziendale (immobiliare, mobiliare, finanziario), nella prospettiva di far sì che esso sia amministrato in maniera efficiente, utilizzato in maniera responsabile e coerente alle esigenze della famiglia, e quindi trasmesso ai discendenti, scongiurando l’insorgere di attriti e conflitti.

Il patriarca avrà facoltà, ad esempio, di dettare le linee guida che dovranno essere seguite negli investimenti (in relazione all’approccio al rischio, alla ripartizione tendenziale per asset class, ai criteri di responsabilità ambientale e/o sociale e così via), di predeterminare i ruoli, operativi o meno, dei familiari nell’ambito del family office (regolamentando l’assunzione di cariche amministrative nella holding o nelle partecipate, della funzione di guardiano di trust etc.), di dare indicazioni circa le condizioni in base alle quali i componenti della famiglia possano beneficiare del patrimonio (o di singoli beni) e del suo reddito.

 

La Magna Charta

Nel quadro complessivo dell’accordo familiare, il capostipite potrà prevedere un vero e proprio “Family Statement”, una sorta di “Costituzione” che riassuma la storia della famiglia e del suo patrimonio, i valori ed i principi ispiratori, nonché le norme etiche e comportamentali che dovranno guidare i membri della famiglia nel loro rapporto con la ricchezza (ad esempio, impiegare parte del patrimonio per supportare i più deboli o per sostenere determinate iniziative culturali o filantropiche, o far sì che i più giovani non dispongano di somme particolarmente elevate, quantomeno sino al raggiungimento di una determinata età, ma che sia assicurato che essi dispongano di tutto quanto necessario per il proprio sviluppo formativo).

In tal modo, il documento contribuirà a consentire un’efficace trasmissione, nel corso delle generazioni, del capitale culturale, sociale e reputazionale della famiglia.

 

Scrittura privata

Quanto alla forma giuridica, la “Family Constitution” è normalmente predisposta quale scrittura privata ed è firmata da tutti i componenti della famiglia. Il suo valore è spesso meramente programmatico, ma non è escluso che talune delle sue previsioni possano configurare “obbligazioni naturali” ai sensi dell’art. 2034 c.c. (di per sé non coercibili, ma che non consentono la ripetizione di quanto sia stato spontaneamente prestato in esecuzione delle stesse), così come che essa possa contenere delle vere e proprie previsioni aventi natura obbligatoria (ad esempio nel caso in cui venga regolamentata la disciplina del trasferimento di partecipazioni societarie), con eventuale previsione di sanzioni per il loro inadempimento.

Nella maggioranza dei casi, tuttavia, le disposizioni aventi natura vincolante saranno contenute negli strumenti giuridici scelti per la gestione e la trasmissione del patrimonio familiare, e la “Family Constitution” interagirà con questi e ne ispirerà il contenuto, che rifletterà quanto ivi previsto, potendo fungere anche da documento interpretativo/integrativo degli atti giuridicamente vincolanti (ad esempio quale indicazione del disponente circa l’impiego del fondo in trust o come ausilio nell’interpretazione di disposizioni testamentarie).

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