Dimissioni dal lavoro e preavviso: gli spazi di manovra

Giorgio Molteni* *Partner dello studio legale Trifirò & Partners

Per “stabilizzare” il rapporto di lavoro con i dipendenti più qualificati, spesso le banche stipulano  un patto di prolungamento del preavviso in caso di dimissioni, in base al quale il dipendente si obbliga a osservare un periodo di di durata superiore a quella prevista dal Ccnl. A fronte dell’assunzione di tale obbligo, la banca corrisponde al dipendente – per tutta la durata di vigenza del patto – uno specifico compenso, che in genere viene pagato mensilmente.

 

La regolamentazione

La possibilità di prolungare il periodo di preavviso è espressamente prevista dal Ccnl di settore (cfr. art. 79 del Ccnl 31 marzo 2015, confermato dal Ccnl 19 dicembre 2019), che prevede la derogabilità, per accordo tra le parti, del preavviso in caso di dimissioni: “…le dimissioni devono essere presentate per iscritto con il preavviso di un mese, salvo diverso termine concordato…”; analoga pattuizione è prevista dal CCNL dei dirigenti delle aziende di credito, eccettuato il differente periodo di preavviso (che, per i dirigenti, è di tre mesi).

Anche la giurisprudenza ha più volte affermato la legittimità di tale patto, a condizione, però, che sia previsto un corrispettivo in favore del dipendente: “la durata legale o contrattuale del preavviso è dunque derogabile dall’autonomia individuale in relazione a finalità meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, quale quella per il datore di garantirsi nel tempo la collaborazione di un lavoratore particolarmente qualificato, sottraendolo alle lusinghe della concorrenza, mediante l’attribuzione al dipendente di ulteriori benefici economici e di carriera in funzione corrispettiva del vincolo assunto dal dipendente circa la limitazione della facoltà di recesso ancorandone l’esercizio ad un più lungo periodo di preavviso” (cfr. Cass. 12 marzo 2015, n. 4991; Cass. 15 settembre 2016, n. 18122 e Cass. 18 luglio 2018, n. 19080).

 

Il ruolo di Bankitalia

Si deve infine segnalare che, in base alle disposizioni della Banca d’Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione del sistema bancario (circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti) gli importi pagati a titolo di patto di prolungamento del periodo di preavviso costituiscono retribuzione variabile (con conseguente applicazione di clausole di “malus” e/o di “claw back”), trattandosi di corrispettivo a fronte di una specifica obbligazione che il personale è tenuto ad adempiere in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

 

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