Polizze, i confini della privacy

Pietro Lorenzi, partner dello studio legale Zitiello Associati

 

Le polizze sulla vita costituiscono uno strumento importantissimo e sempre più utilizzato nell’ambito della pianificazione successoria in quanto, oltre ad offrire dei notori vantaggi fiscali, aiutano a realizzare il trasferimento del proprio patrimonio in conformità ai propri desiderata.

Il fatto che il diritto alla prestazione sia un diritto proprio che il beneficiario acquisisce nei confronti dell’impresa di assicurazioni e che, dunque, tale diritto non giunga al beneficiario transitando per l’asse ereditario del de cuius-contraente fa sì che la polizza vita possa essere proficuamente utilizzata per allargare le strette maglie delle regole sulle successioni presenti nel nostro codice civile.

 

Limiti normativi

Ovviamente la disciplina codicistica contiene dei mitigant al fine di evitare che la sottoscrizione di una polizza privi di cogenza le regole generali previste in materia di successione tra cui, in particolare, quelle sul rispetto della quota di legittima. Infatti, seppur la prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario, è altresì indiscutibile che ai premi pagati trovano applicazione le norme in materia di collazione ereditaria e di riduzione delle donazioni il che, di fatto, determina che i premi versati all’impresa assicurativa, a differenza della prestazione da questa erogata, vengono nella sostanza attratti a livello di computo nella massa ereditaria, laddove risulti lesa la legittima. Ma se così è, appare evidente quanto sia importante per gli eredi legittimi, che si ritengano lesi nei loro diritti successori, conoscere i nomi dei beneficiari delle polizze sulla vita concluse in vita dal de cuius: senza la possibilità per gli eredi di conoscere chi siano i soggetti nei confronti dei quali esercitare le eventuali azioni a tutela dei propri diritti successori tali istituti resterebbero, infatti, lettera morta.

 

L’orientamento del Garante

È in questo contesto che si colloca una recentissima sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che verte proprio sul diritto degli eredi, asseritamente lesi nei loro diritti ereditari, di conoscere il nome dei beneficiari dei contratti assicurativi conclusi in vita dal de cuius. La tematica è molto delicata in quanto si registrano numerosi pareri del Garante sulla Privacy che affermano che le imprese di assicurazione, anche ove richieste in tal senso dagli eredi del contraente, non debbano fornire i dati dei beneficiari in quanto soggetti terzi. Diversamente la giurisprudenza di merito si è spesso espressa in senso contrario, stabilendo che gli eredi avevano diritto a conoscere l’identità dei beneficiari in quanto solo così si consentiva agli stessi di azionare in via giudiziale i propri diritti.

 

 

Impasse per gli operatori

Da qui una notevole impasse per imprese di assicurazione e distributori assicurativi che, da un lato, non potevano fornire i dati dei beneficiari agli eredi e, dall’altro, una volta convenuti in giudizio, risultavano spesso soccombenti seppur la loro condotta fosse improntata al rispetto della normativa di riferimento, così come interpretata dalle autorità di vigilanza.

Il principio ispiratore della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, condiviso anche da un recente orientamento di legittimità, può essere riassunto in una sola parola: bilanciamento. Il giudice emiliano afferma infatti la necessità di contemperare l’interesse alla protezione dei dati dei beneficiari con il diritto degli eredi, in caso di lesione dei loro diritti successori, a far valere in sede giudiziale le proprie ragioni. Tra questi due opposti interessi prevale il secondo poiché, laddove così non fosse, gli eredi sarebbero nella sostanza impossibilitati a far valere i propri diritti.

 

Sentenza innovativa

In sintesi il diritto alla difesa in giudizio è stato ritenuto prevalente sul diritto alla riservatezza del beneficiario i cui dati sono necessari al fine di ottenere la tutela giudiziale dei diritti.

La parte maggiormente innovativa della sentenza in esame è quella in cui si precisa che questo bilanciamento tra interessi contrapposti non può essere effettuato da soggetti privati ma, invece, necessita dell’intervento dell’Autorità giudiziaria. Il Tribunale di Reggio Emilia ha, infatti, precisato che l’impresa di assicurazione non avrebbe potuto autonomamente comunicare i dati dei terzi all’erede, essendo invece necessario un provvedimento giudiziario che disponesse in tal senso previa effettuazione di un controllo volto ad assicurare che l’istanza di accesso ai dati non sia pretestuosa, ovvero proposta da soggetti che non vantano neppure in astratto un diritto soggettivo da tutelare.

 

Questioni ancora aperte

Il precedente in esame, pur importante, non è del tutto soddisfacente in quanto non evita il coinvolgimento di imprese di assicurazioni e distributori assicurativi in giudizi rispetto ai quali non nutrono alcun interesse e nei quali possono essere condannati a pagare le spese processuali. Ha però il pregio di far risaltare la terzietà delle imprese di assicurazione rispetto a contenziosi che coinvolgono gli eredi ed i beneficiari in ragione dell’operato originario del contraente al momento della stipula della polizza vita.

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