Come evolve la normativa sul Trust

 

Niccolò Di Bella, dottore commercialista e revisore legale, ad di NEST Sr

 

 

Con l’approvazione del D.Lgs. n. 139 del 18/09/2024 recante “Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA”, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 131 dello scorso 02/10/2024, a partire dal 1° gennaio 2025 ci saranno importanti novità in materia di fiscalità dei trust.

Stabilità necessaria

Ricordiamo che se da un punto di vista di imposte dirette la fiscalità dei trust è sempre risultata “stabile”, l’imposizione indiretta nel tempo ha subito notevoli scossoni, frutto di una ostinata interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha visto scontrarsi con l’opposta tesi della Cassazione in ben oltre 100 Sentenze, fino a culminare con la Circolare n. 34/E del 20/10/2022 nella quale la Prassi si è adeguata alle tesi Giurisprudenziali e della Dottrina.

 

Lo scontro in parola – prima della Circolare 34/E del 2022 – atteneva al momento impositivo del prelievo successorio/donativo applicato alle dotazioni (ergo, utilizzando una terminologia non coerente con l’istituto in parola, ma di immediata comprensione, i conferimenti) in trust:

  • tesi dell’assolvimento dell’imposta “in entrata”, ovvero nel momento di dotazione/apporto dei beni in Trust, con successiva irrilevanza nel momento in cui il fondo in trust fosse stato assegnato ai Beneficiari (se non in misura fissa);
  • tesi dell’assolvimento dell’imposta “in uscita”, ovvero nel momento di assegnazione del fondo in trust ai Beneficiari, con conseguente irrilevanza (se non in misura fissa) delle dotazioni, siano esse iniziali o successive all’istituzione del trust.

 

Tassazione “in uscita”

Dopo anni di diatribe e di faticosi contenziosi anche l’Agenzia, con la citata Circolare n.34/2022, si è conformata alla tesi dell’assolvimento dell’imposta “in uscita”, confermando non solo la fattispecie a formazione progressiva dell’istituto ma altresì che in capo al Trustee non si verifica mai alcun arricchimento, ma che quest’ultimo può riscontrarsi solo se il Trustee assegna il fondo in trust ai Beneficiari.
Tuttavia, in questo momento la bozza di Decreto in commento prevede l’inserimento nel T.U.S.D. di due interessanti disposizioni riguardanti i trust:

Art. 2-bis
Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.
Art. 4-bis (Trust e altri vincoli di destinazione)
1. I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, in quanto idonei a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall’articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall’articolo 7 e dall’articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario.
3. Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell’apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione i beneficiari non siano individuati, l’imposta si calcola sulla base dell’aliquota più elevata, senza l’applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell’imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari non sono soggetti all’imposta. Non si dà luogo al rimborso dell’imposta assolta dal disponente o dal trustee.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

Scenari possibili
Se l’art. 2-bis risulta di immediata comprensione, sulla portata del nuovo art. 4-bis si aprono diversi scenari che meritano un approfondimento.
Quello che accadrà a partire dal prossimo anno rappresenta sostanzialmente la facoltà di optare per la tassazione “in entrata” o “in uscita” a discrezione del Disponente o del Trustee qualora si tratti di apporti testamentari.
Con quali conseguenze? E’ evidente che decidere di scontare l’imposta in entrata porta con sé la certezza del prelievo, sia nella sua entità che nella sua tempistica di pagamento. Il tutto, evidentemente, considerando che ancora oggi l’Italia è un vero e proprio paradiso fiscale in materia di imposte di successioni e donazioni, dove – come da tabella seguente – accanto a percentuali molto basse coesistono in molti casi delle “no tax area” (le franchigie).

Per non parlare poi della modalità di calcolo d’imposta, ovvero dell’individuazione della base imponibile, particolarmente vantaggiosa in caso di aziende e quote di partecipazione o di immobili; in quest’ultimo caso, ad esempio, la base imponibile data dal c.d. “prezzo-valore” (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per un determinato coefficiente a seconda della tipologia di immobile) è solitamente estremamente più bassa rispetto al valore di mercato.

Basi imponibili “calmierate”

A imposte percentualmente esigue, franchigie generose e basi imponibili “calmierate”, si aggiungono poi tutta una serie di asset che sono esclusi dal prelievo successorio donativo, nonché le agevolazioni connesse al passaggio generazionale d’azienda ex art. 3 comma 3-ter del T.U.S.D..
Con il nuovo art. 4-bis, coloro che avranno adottato o adotteranno il trust quale strumento di pianificazione e protezione patrimoniale, avranno la possibilità di scongiurare eventuali futuri modifiche del quadro impositivo successorio/donativo; modifiche che, come già paventato da alcuni disegni di legge caduti nel dimenticatoio, difficilmente sarebbero migliorative…

Rischio di aggravio

Optando per la tassazione in uscita, come attualmente previsto in base alla Circolare n.34/2022, si soggiace al rischio che l’attribuzione del fondo in trust ai beneficiari avvenga in un momento in cui sia venuto meno il contesto paradisiaco sopra descritto. Ma è altrettanto vero che eventuali “consumi” del fondo difficilmente vengono tassati, e che le dotazioni dei disponenti potrebbero essere preservate per generazioni, rinviando sine die il giorno in cui si debba affrontare il pagamento delle imposte.
Di sicuro si prospettano ulteriori opportunità per uno strumento, il trust, che ad avviso di chi scrive rappresenta la miglior soluzione per organizzare e tutelare non solo “patrimoni”, ma anche e soprattutto i propri “affetti”.

 

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