Promotori – Promette rendimenti, sospeso per un mese

Di promesse difficili da mantenere ne è piena la nostra vita quotidiana, così come il mondo del lavoro. Esemplificativo è il caso che ha coinvolto il signor Fabio Seminara. Il presidente del Collegio Sindacale di Banca Nuova S.p.A. ha segnalato alla Consob la revoca, a far data dal 15 luglio 2008, del rapporto di agenzia in essere con il sig. Fabio Seminara a seguito di alcune irregolarità da questi poste in essere nell’esercizio della propria attività di promotore finanziario.

Nello specifico è emerso che il promotore ha comunicato e trasmesso a un cliente informazioni e documenti non rispondenti al vero. In particolare, il sig. Seminara ha posto in essere due accordi con il cliente datati 14 luglio 2006 e 14 dicembre 2006, nei quali il promotore prometteva, unitamente ad altri vantaggi economici, rispettivamente:

– un “rendimento annualizzato netto al 10% da erogarsi al sottoscrittore su sua volontà e sua discrezione o capitalizzato sul capitale conferito con garanzia del capitale investito”;
– un “rendimento annualizzato netto al 30% da erogarsi al sottoscrittore su sua volontà e sua discrezione o capitalizzato sul capitale conferito con garanzia del capitale investito”;
e che, inoltre, tali documenti consegnati al cliente sig. … risultano redatti su carta riportante il logo di Banca Nuova e il nome del promotore nella qualità di rappresentante della Divisione Private di Banca Nuova.

Il promotore sig. Seminara ha respinto le contestazioni formulate a suo carico, affermando che in relazione ai 2 fogli specificamente contestati, questi non contengono alcuna promessa di rendimento come desumibile dal fatto che negli stessi fogli non viene indicato alcuno specifico strumento finanziario. Essi contengono solo generiche ipotesi di investimento formulate: a) con riguardo alle potenzialità di vari strumenti finanziari precedentemente illustrati al cliente; b) con riguardo all’orizzonte temporale indicato dal cliente; c) con riguardo alle proiezioni probabilistiche al tempo formulate da esperti sull’andamento storico dei mercati finanziari. Inoltre, le operazioni compiute concretamente dal cliente non hanno alcuna attinenza con i due fogli: mentre questi prefiguravano generici piani di investimento senza neanche specificare precise scelte in ordine agli strumenti finanziari su cui investire, il concreto investimento di volta in volta operato dal cliente è stato orientato verso quegli strumenti che lo stesso ritenne a lui più adeguati, sulla base delle loro caratteristiche e delle valutazioni desumibili da agenzie e siti finanziari che il promotore consultava con il cliente.

Inoltre in relazione al contestato uso del logo della Banca e della indicazione della “Divisione Private”, il logo della Banca è stato usato in assoluta buona fede. Inoltre, l’uso del logo non è accompagnato da tutte quelle indicazioni normalmente presenti sulle comunicazioni ufficiali degli uffici interni di una Banca (sede, capitale sociale, ecc.). Il contestato uso del logo pertanto non avrebbe alcuna idoneità a trarre in inganno o suscitare particolare affidamento in nessun soggetto, tanto meno in un avvocato di lungo corso, come il sig. … . Infine, la dizione “Divisione Private” è frutto di un mero errore del promotore che avrebbe voluto scrivere “Divisione Bankers”.

Una difesa che però non ha convinto appieno Consob; in particolare, con riguardo alla valenza dei documenti rilasciati al cliente dal promotore si rileva che gli stessi, contrariamente a quanto asserito in sede deduttiva, contenevano la promessa al cliente di vantaggi economici, come si desume chiaramente dall’espressa previsione di “un rendimento annualizzato netto” al 10% e del 30% “da erogarsi al sottoscrittore su sua volontà e sua discrezione o capitalizzato sul capitale conferito con garanzia del capitale investito” e che erano idonei ad ingenerare l’affidamento del cliente, in quanto redatti su carta intestata dell’Intermediario; il che costituisce violazione delle regole generali di correttezza e diligenza di cui all’art. 107, comma 1, del TUF. Tutto quanto sopra risulta, del resto, confermato dal promotore nella citata dichiarazione del 23 giugno 2008, ove il medesimo ammette di aver sottoscritto – dietro pressanti richieste del cliente – i documenti in contestazione contenenti previsioni sulle performance dei prodotti finanziari sottoscritti. E’ così, puntuale, è arrivata la sospensione.

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