Autunno caldo: tutto da rifare

Manovra d’estate, Ucits IV, autonomia delle SGR, albo dei consulenti indipendenti, dematerializzazione, riforma del credito al consumo e Basilea 3. Verte intorno a questi sei/sette pilastri quella che si preannuncia essere una vera e propria rivoluzione per l’industria del risparmio gestito e della consulenza finanziaria in Italia. Alla ripresa dalla pausa estiva sul tavolo di Governo e autorità di vigilanza ci saranno numerose pratiche da sbrigare, e se tutte andranno in porto il mondo degli advisor vivrà un autunno caldo. Le incognite non mancano (basta citare la crisi post divorzio Berlusconi-Fini che sta attraversando il Governo e l’assenza di un presidente presso la Consob), ma la strada che conduce al “nuovo mondo” è ormai tracciata e nel prossimo anno e mezzo, se non tutto, qualcosa cambierà. Ma procediamo con ordine.

I NUOVI FONDI

Il Dl 78/2010 ha accompagnato tutti gli italiani in vacanza e tra dibattiti, articoli, interviste e opinioni è ormai evidente che nessun professionista sarà escluso dalle novità firmate Giulio Tremonti. Questo vale anche per il mondo del risparmio gestito. L’articolo 32 della manovra ha modificato la lettera j) dell’articolo 1, comma 1 del Testo unico della finanza introducendo una nuova definizione di fondo comune di investimento. Pur essendo finalizzato a riorganizzare la disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi la nuova lettera j) introdotta con l’articolo 32 non lascia spazio a dubbi, il fondo comune di investimento si caratterizza per: “il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; è suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; è gestito in monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi”. La nuova definizione sottolinea con forza l’autonomia del patrimonio dei fondi rispetto alle SGR e l’importanza di una gestione volta a soddisfare l’interesse dei partecipanti al fondo. L’obiettivo è colpire principalmente il mondo dei fondi immobiliari che erano già finiti nel mirino della Banca d’Italia in una comunicazione pubblicata sul Bollettino di vigilanza del luglio 2005. In quella occasione Palazzo Koch criticava la cattiva abitudine di istituire fondi immobiliari con l’obiettivo di amministrare patrimoni personali. In pratica, secondo quanto rilevato da Bankitalia, alcuni fondi erano spesso riservati a pochi investitori che apportavano gli immobili al fondo con la prospettiva di restare detentori delle quote ricevute in cambio. In tutto questo le SGR si limitavano a svolgere compiti di mera amministrazione del patrimonio. L’articolo 32 mira a cambiare questa cattiva abitudine attribuendo una nuova definizione a tutti i fondi comuni di investimento ed enfatizzando il ruolo di gestori delle SGR.

ANTIRICICLAGGIO,
CAMBIANO LE REGOLE

Ma se l’articolo 32 incide “solo” su una definizione, le norme sull’antiriciclaggio introdotte dalla manovra potrebbero, invece, rivoluzionare l’attività di molti intermediari. Come indicato sul sito della Banca d’Italia a inizio agosto “il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge il 30 luglio 2010 n. 122, ha, tra l’altro, ridotto da euro 12.500 a euro 5.000 la soglia prevista dall’art. 49 del d.lgs. n. 231/07 in tema di limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore”. Ovvero per importi pari o superiori a 5.000 euro: a) è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane; b) gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiali, ivi inclusi i vaglia della Banca d’Italia, devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità.
Obiettivo della nuova norma è spingere i singoli soggetti ad affidarsi a intermediari abilitati per effettuare transazioni superiori ai 5.000 euro. Questo consentirebbe la registrazione negli archivi dei professionisti dell’operazione e permetterebbe alle autorità, se necessario, di risalire all’autore dell’operazione stessa.
La soglia dei 5.000 euro coinvolgerà in maniera diretta professionisti come i commercialisti, gli avvocati e i notai che, di fronte, ad esempio, a un cliente che paga una fattura di importo superiore ai 5.000 euro in contanti, saranno obbligati a segnalare l’infrazione al Ministero dell’Economia. Ma anche le stesse banche e Poste Italiane, in caso di assegni in versamento con cifre superiori ai 5.000 euro, avranno l’obbligo di inviare una segnalazione.
Una seconda norma, relativa sempre al tema dell’antiriciclaggio, travolge invece in maniera ancora più diretta il mondo degli operatori. La norma riguarda le operazioni di prelievo e o versamento in contante con intermediari finanziari: nel caso in cui tali operazioni siano superiori o uguali a 15.000 euro scatterà la segnalazione di sospetto. E dal momento che spesso gli intermediari si trovano ad effettuare operazioni di tale entità, l’impatto sarà notevole.

UCITS IV,
CONTO ALLA ROVESCIA

Il 13 gennaio 2009 il Parlamento Europeo ha approvato con 589 voti favorevoli, 28 contrari e 38 astenuti, la direttiva Ucits IV, una direttiva che riforma profondamente la normativa comunitaria in tema di OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari), ovvero il mondo dei fondi comuni di investimento.
Passaporto del gestore, vigilanza prudenziale, strutture master-feeder, key investor informations, tutela degli interessi degli investitori sono queste le parole chiave che ruotano intorno a una direttiva che nel corso degli ultimi 20 mesi è stata spesso citata dagli operatori del risparmio gestito e che dovrà essere recepita a livello nazionale entro il primo luglio 2011.

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