Promotori, training class: mettetevi alla prova con gli internalizzatori sistematici

RISPOSTA “D”– La risposta esatta alla domanda pubblicata venerdì, a proposito del servizio di gestione di portafogli, era quella contraddistinta dalla lettera D. La riproponiamo qui di seguito.

Ai sensi dell’articolo 40 della delibera Consob 16190/2007, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente:

A: tenuto conto della natura, ma non delle caratteristiche del servizio fornito
B: solo sulla base delle informazioni ricevute dal cliente
C: solo tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito
D: sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei promotori finanziari riguarda gli internalizzatori sistematici. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

L’articolo 27 della delibera Consob 16191 prevede che gli internalizzatori sistematici:

A: sono tenuti ad applicare uno scarto pari ad almeno il 60% della quotazione offerta nello stesso istante da un mercato regolamentato
B: sono tenuti ad applicare uno scarto pari ad almeno il 100% della quotazione offerta nello stesso istante da un mercato regolamentato
C: sono tenuti ad applicare uno scarto pari ad almeno il 50% della quotazione offerta nello stesso istante da un mercato regolamentato
D: decidono in merito al quantitativo o ai quantitativi delle loro quotazioni

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