Beni ai soci con lo sconto

La Legge di Stabilità per il 2016 ha riaperto una finestra temporale per beneficiare dell’applicazione di un’imposta sostitutiva ridotta, con riferimento all’assegnazione o alla cessione agevolata di beni ai soci, nonché alla trasformazione agevolata in società semplice.
I soggetti cui in primis sono rivolti i suddetti regimi agevolati sono le società di comodo, in relazione alle quali il legislatore non opera alcuna distinzione tra i soggetti non operativi e quelli in perdita sistemica. Diversamente rispetto al passato, invece, l’accesso all’agevolazione è oggi concesso anche alle società operative (società in nome collettivo e di capitali).

Decisiva l’iscrizione al libro soci
In ogni caso, i benefici dell’agevolazione sono fruibili a condizione che i soci risultino iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vi siano stati iscritti entro il 31 gennaio 2016, in forza di un titolo di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2015.
Dal punto di vista oggettivo, il perimetro delle operazioni agevolate in commento comprende soltanto i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sempreché non siano strumentali all’attività di impresa.

Imposta agevolata
Per comprendere quale sia l’effetto benefico dei regimi in parola si consideri che, secondo le disposizioni tributarie ordinarie, il trasferimento di un bene dell’impresa a un socio rileva ai fini delle imposte dirette e dell’Irap sia in capo alla società, come plusvalenza imponibile, sia in capo al socio assegnatario, quale distribuzione di utili in natura.
I regimi agevolati allora consentono alla società di far fuoriuscire i beni dall’attività, versando un’imposta sostitutiva pari all’8% della plusvalenza realizzata, ovvero al 10,5% se la società risulta non operativa in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’operazione agevolata. Il beneficio si concretizza in un risparmio fiscale del socio.
È altresì prevista una più elevata imposta sostitutiva (13%) sulle riserve in sospensione d’imposta annullate. L’assegnazione dei beni ai soci, infatti, può avvenire in sede di distribuzione dell’utile d’esercizio, tramite la ripartizione di riserve (di utili o di capitale) oppure con la riduzione del capitale sociale, ad esempio nei casi di recesso o liquidazione della partecipazione del socio. In via preliminare all’operazione di assegnazione, perciò, occorre valutare attentamente l’utilizzo di riserve in sospensione d’imposta, ossia riserve di utili che non sono stati tassati in capo alla società e che, di norma, sono assoggettati a tassazione appena se ne delibera l’utilizzo o la distribuzione.


Calcolo del beneficio

In funzione della modalità di assegnazione prescelta, si devono poi affrontare diverse problematiche connesse alla relativa miglior contabilizzazione, oggetto di approfondimento in un documento del Consiglio nazionale dei Commercialisti dal taglio fortemente operativo.
Ancora sull’entità dell’agevolazione, la base di calcolo per l’applicazione dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale del bene assegnato, o rientrante nel patrimonio della società trasformata, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni.
Per quanto riguarda le imposte indirette, l’Iva è applicata secondo le regole ordinarie, mentre l’imposta di registro proporzionale è ridotta alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Il termine per siglare gli atti di assegnazione, cessione o trasformazione agevolata è fissato il 30 settembre 2016, mentre l’imposta sostitutiva dovrà essere versata per il 60% entro il 30 novembre 2016 e per il 40% entro il 16 giugno 2017.

Le eccezioni
Nel documento di prassi del 1° giugno scorso l’Agenzia delle Entrate descrive, infine, un’opzione (c.d. estromissione) dedicata soltanto agli imprenditori individuali. Entro il 31 maggio 2016 questi avevano la facoltà di escludere dal patrimonio dell’impresa tutti gli immobili strumentali, sia per natura che per destinazione, posseduti alla data del 31 ottobre 2015, senza che tale destinazione di beni a fini non imprenditoriali comportasse la tassazione ordinaria della plusvalenza realizzata. Per avvalersi di tale regime di favore è sufficiente che l’imprenditore abbia assunto un comportamento concludente (ad esempio, la contabilizzazione dell’estromissione sul libro giornale o sul registro dei beni ammortizzabili). L’opzione dovrà però essere perfezionata indicando il valore dei beni estromessi e dell’imposta sostitutiva nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2016 e versando entro il 30 novembre 2016 il 60% dell’imposta sostitutiva nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale. Entro il 16 giugno 2017 andrà versato il restante 40%. In tutti i casi, un versamento omesso, insufficiente o tardivo dell’imposta non ostacola automaticamente il perfezionamento dell’estromissione agevolata.

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