My Way, quel pasticcio di Isernia

di Fabrizio Tedeschi

“I contratti denominati My Way devono tendenzialmente ritenersi conclusi fuori sede, poiché la fattispecie contrattuale si perfeziona, di regola, mediante invio da parte della banca al cliente formalmente proponente, dell’accettazione della ‘proposta di adesione al piano finanziario My Way’, ed in base al disposto dell’art.1326 c.c., il contratto deve intendersi concluso nel momento e nel luogo in cui il cliente-proponente ha avuto notizia dell’accettazione da parte della banca”.
Con questa “massima”, ineccepibile sotto il profilo strettamente giuridico, il tribunale di Isernia mette a nudo uno dei punti deboli di tutto il sistema dei servizi d’investimento italiano: la proposta contrattuale.
Intendiamoci: le massime e le sentenze vanno lette e interpretate, non possono essere oggetto tout court di traslazione ad altri casi, ma il punto essenziale è stato toccato: “Nella pratica il documento sottoposto all’investitore si caratterizza quasi sempre quale proposta contrattuale che lo stesso rivolge all’intermediario”.
Questa è la pratica formale, ma la sostanza vera è che è l’intermediario a promuovere e proporre il servizio d’investimento o strumento finanziario. Ora questa sentenza afferma un semplice principio presente nel codice da tempo: il contratto si conclude quando chi lo propone viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Nel nostro caso il contratto si conclude quando il cliente riceve a casa propria o nel domicilio indicato la raccomandata di accettazione della banca. In quel luogo e in quel momento si incontrano le volontà dei due contraenti. Quindi il contratto si perfeziona a casa del cliente, fuori sede, con la conseguente applicazione di tutte le regole relative ai contratti conclusi fuori sede.
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