Crack Parmalat, arriva un rimborso da 110mila euro per un piccolo azionista

110 MILA EURO DI RIMBORSO – A dieci anni dal crack, un piccolo azionista di Parmalat ha ottenuto la restituzione di 110mila euro, grazie a un’ordinanza del Tribunale di Parma che ha riconosciuto il diritto al rimborso non più solo degli obbligazionisti, ma anche degli azionisti che avevano acquistato in prossimità del default. A darne notizia è il sito web della Confconsumatori: il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto d’intermediazione finanziaria sottoscritto dall’azionista – che aveva investito circa 160 mila euro in azioni Parmalat a dicembre 2003, poco prima del fallimento – e ha condannato la banca venditrice alla restituzione della perdita. Calcolando gli interessi, le spese e l’alienazione di alcuni titoli da parte dell’investitore, la somma da restituire è stata calcolata in circa 110 mila euro, spiega la confederazione generale dei consumatori.

CONFCONSUMATORI: UN’ORDINANZA CHE FA SCUOLA – “Questa è una delle prime volte che la giurisprudenza si occupa di acquisti non di obbligazioni, ma di azioni Parmalat effettuati quando ormai l’insolvenza del gruppo era nota a tutti”, ha commentato l’avvocato Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori Parma che ha tutelato in giudizio il risparmiatore. Si tratta di “un’ordinanza che fa scuola, oltre che per la celerità del procedimento (meno di un anno), anche e soprattutto perché il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto generale d’investimento e, per l’effetto, degli acquisti. Il contratto generale d’investimento, infatti, non era stato sottoscritto dal legale rappresentante dell’Istituto e, soprattutto, era anteriore all’entrata in vigore del Tuf (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) e non era mai stato rinnovato. Questa ordinanza è importantissima, in quanto potrà essere richiamata dai risparmiatori che hanno perso denaro in operazioni finanziarie per le quali non è ancora maturato il termine di prescrizione, come ad esempio gli acquisti di obbligazioni Lehman Brothers”.

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